APPALTI PUBBLICI E VALUTAZIONE DELL’ ANOMALIA – IL GIUDIZIO DI ANOMALIA DEVE ACCERTARE SE IN CONCRETO L’OFFERTA, NEL SUO COMPLESSO, SIA ATTENDIBILE E AFFIDABILE.
(Consiglio di Stato, Sez. V, 09/08/2021, n. 5795)
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7.2. Le pur articolate censure che residuano riguardano a questo punto tutte soltanto la correttezza della valutazione di non congruità dell’offerta formulata dall’appellante: esse sono infondate alla stregua delle osservazioni che seguono.
7.2.1. Deve ribadirsi che secondo un ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, dal quale non vi è motivo di discostarsi, il giudizio di anomalia dell’offerta non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile e affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell’appalto, trattandosi pertanto di una globale e sintetica valutazione, senza concentrarsi esclusivamente e in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (Cons. Stato, sez. V, 8 aprile 2021, n. 2843; 8 gennaio 2021, n. 295; sez. III, 15 febbraio 2021, n. 1361); del resto la ratio di tale valutazione è quello di evitare, da un lato, affidamenti ad offerte che nel loro complesso non appaiono suscettibili di buon esito riguardo agli interessi pubblici perseguiti e, dall’altro, comportamenti di dumping contrari al principio di libera concorrenza in un mercato regolato, senza in alcun modo pregiudicare il confronto concorrenziale fra le diverse possibili tecnologie e strategie imprenditoriali e senza, evidentemente, sovrapporsi alla necessità di un costante monitoraggio amministrativo e di un efficace presidio giurisdizionale della successiva fase attuativa, posto che la bontà dell’esecuzione del rapporto contrattuale-e quindi la realizzazione dell’interesse pubblico perseguito- non sono necessariamente rapportate al maggiore costo dell’offerta prescelta (Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 2020, n. 6969).
Con riguardo alla posizione dell’amministrazione appaltante la verifica dell’anomalia dell’offerta costituisce espressione della sua ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di macroscopica irragionevolezza o di manifesto e decisivo travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2021, n. 2437), con l’ulteriore conseguenza che il giudice di legittimità non può sostituire il proprio giudizio a quello della Pubblica amministrazione (Cons. Stato, sez. III, 23 febbraio 2021, n. 1554).
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In allegato
Consiglio di Stato, Sez. V, 09 08 2021, n. 5795
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