ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE ATTRAVERSO STRUMENTI TRACCIABILI – MANCATA ESIBIZIONE DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE – DICHIARAZIONE DEL LAVORATORE INTERESSATO – IRRILEVANZA – NOTA 22 MARZO 2021, N. 473
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro è stato richiesto di confermare, o meno, la sanzionabilità del datore di lavoro in caso di mancata esibizione, da parte dello stesso, di documentazione attestante il pagamento della retribuzione con strumenti tracciabili, in presenza di una dichiarazione del lavoratore che confermi di non essere stato pagato in contanti.
Come si ricorderà, l’art. 1, commi 910-913, della Legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) ha introdotto l’obbligo, in capo ai datori, di procedere alla corresponsione della retribuzione verso i propri dipendenti solo attraverso strumenti tracciabili.
In particolare, il comma 910 dell’articolo citato dispone che il pagamento dello stipendio debba avvenire attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.
Il successivo comma 911 prescrive il divieto assoluto di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, mentre il comma 912 testualmente prevede che “la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”
Proprio evidenziando tale ultima previsione, la nota rileva come non appaia possibile accordare rilevanza, ai fini dell’esclusione della responsabilità del datore di lavoro, alla dichiarazione resa dal lavoratore che confermi di essere stato pagato con gli strumenti previsti dal comma 910, in assenza della relativa prova ricavabile dalla tracciabilità intrinseca di tali mezzi di pagamento.
L’Ispettorato, inoltre, richiama proprie precedenti posizioni con le quali ha già precisato come si possa sostenere rispettato l’obbligo normativo solo in caso di effettiva tracciabilità delle operazioni di pagamento con possibilità, per gli organi di vigilanza, di relativa verifica documentale.
Da ultimo, la nota, per rinforzare ulteriormente la tesi amministrativa, ricorda la sussistenza, in capo al datore, di un obbligo di conservazione della documentazione – in particolare delle ricevute di versamento – anche nei casi di versamenti effettuati con gli “strumenti di pagamento elettronico” previsti dalla sopra riportata lett. b del comma 910, al fine di garantire l’effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza.
Resta, comunque, salva, nelle ipotesi di dubbia corresponsione della retribuzione attraverso i citati strumenti, la possibilità, per il personale ispettivo, di valutare, sulla base delle circostanze del caso concreto e degli elementi acquisiti in sede di accertamento, l’eventuale attivazione di specifiche procedure di verifica direttamente presso gli Istituti di credito, differenziate a seconda del sistema di pagamento adottato, tese ad escludere la corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore e conseguentemente la sussistenza della fattispecie illecita vietata dalla norma.
Allegato:
INL nota 22 marzo 2021 n. 473
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