INPS – COVID-19 – TUTELE PER MALATTIA, QUARANTENA E LAVORATORI FRAGILI – MESSAGGIO 6 AGOSTO 2021, N. 2842
L’INPS, con messaggio 6 agosto 2021, n. 2842, ha fornito ulteriori indicazioni in merito alla tutela per la quarantena, per i lavoratori “fragili” e per la malattia conclamata da COVID-19.
In particolare, con riferimento al riconoscimento dell’indennità previdenziale di malattia in caso di quarantena, di cui al comma 1 dell’art. 26 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, l’Istituto, alla luce di quanto già indicato nel proprio precedente messaggio n. 1667/2021 (Newsletter ANCE Brescia – n. 17/2021 del 01/05/2021), che confermava la validità, ai fini del riconoscimento dell’indennità previdenziale per l’anno 2020, delle certificazioni attestanti la quarantena con isolamento fiduciario redatte dai medici curanti, anche nei casi in cui non sia stato possibile reperire alcuna indicazione riguardo al provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica, ha informato di aver avviato le attività necessarie ai fini della regolarizzazione dei certificati di competenza, precedentemente sospesi per carenza del provvedimento suindicato.
Peraltro, al riguardo, l’Istituto ha chiarito che il riconoscimento della tutela di cui sopra avverrà entro i limiti di spesa previsti (pari per il 2020 complessivamente a 663,1 milioni di euro).
Con l’occasione, l’Istituto ha ulteriormente ricordato che, per l’anno 2021, non sono stati previsti appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al citato comma 1 dell’articolo 26 e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l’Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all’anno in corso.
Con riguardo alla tutela per i lavoratori cosiddetti “fragili”, la cui assenza dal lavoro è equiparata, ai sensi del comma 2 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, a ricovero ospedaliero, l’Istituto ha specificato che procederà a riconoscere la prestazione nel limite degli importi stanziati (pari a complessivi 663,1 milioni di euro per l’anno 2020).
Per l’anno 2021, invece, l’Istituto, ha chiarito che la prestazione verrà riconosciuta per gli eventi fino al 30 giugno 2021, come previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 41/2021.
In merito l’INPS ha inoltre precisato che non sono state previste proroghe ulteriori, considerato che il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, all’articolo 9, ha apportato modifiche al solo comma 2-bis dell’articolo 26, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre 2021 delle sole misure previste per i lavoratori “fragili” ai fini dello svolgimento di norma della “prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Infine, con riferimento agli eventi certificati come malattia conclamata da COVID-19, di cui al comma 6 dell’articolo 26 in parola, l’Istituto ha comunicato che procederà al riconoscimento della tutela della malattia secondo l’ordinaria gestione.
La valorizzazione dei periodi nell’estratto conto dell’assicurato si determina, nei limiti degli stanziamenti previsti, per l’anno 2020, sia in relazione al codice evento MV6 (quarantena) che al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”), mentre, per l’anno 2021, solo per il primo semestre 2021 e limitatamente al codice evento MV7 (tutela dei lavoratori “fragili”).
Infine, l’INPS ha ricordato che provvede al riconoscimento delle indennità economiche per le tutele di cui al citato articolo 26, commi 1 e 2, e al relativo accredito figurativo, entro i limiti di spesa e i periodi sopra richiamati, procedendo al recupero delle eventuali prestazioni di malattia indebitamente conguagliate e al conseguente aggiornamento degli estratti conto previdenziali dei lavoratori interessati.
Allegato:Messaggio_numero_2842_del_06-08-2021
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941