Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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23.12.2021 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – – MODALITA’ DI VERIFICA DELL’OBBLIGO VACCINALE E DEL GREEN PASS – DPCM 17 DICEMBRE 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 17 dicembre 2021 il DPCM 17 dicembre 2021, recante modifiche al DPCM 17 giugno 2021, in attuazione di quanto disposto dal D.L. n. 172/2021 in materia di verifica dell’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori, nonché in materia di Green Pass rafforzato. Il predetto DPCM ha efficacia dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ossia dal 17 dicembre 2021.

Modalità di verifica dell’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori

Si ricorda che il legislatore ha introdotto l’obbligo vaccinale per determinate categorie di lavoratori, tra cui per quanto di interesse, tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, nonché nelle strutture semiresidenziali e nelle strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 37/2021 del 18/09/2021 e Newsletter ANCE Brescia – n. 48/2021 del 04/12/2021).

Come previsto dal D.L. n. 172/2021, le modalità di verifica delle certificazioni verdi Covid-19 previste dal DPCM 17 giugno 2021, vengono ora estese anche alla disciplina delle “modalità di acquisizione delle informazioni necessarie da parte dei soggetti tenuti alla verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale” di cui al D.L. n. 44/2021.

In particolare, la disciplina delle modalità di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è contenuta nel nuovo “Capo III-bis” del DPCM 17 giugno 2021, inserito dopo l’art. 17 con l’aggiunta dei nuovi articoli da 17-bis a 17-sexies.

Per quanto di interesse, si illustrano di seguito le disposizioni dell’art. 17-bis, relativo alla verifica dell’obbligo vaccinale per i lavoratori subordinati di cui agli articoli 4-bis e 4-ter del D.L. n. 44/2021. Al fine di assicurare il più efficace ed efficiente processo di verifica, il Ministero della salute rende disponibili specifiche funzionalità, descritte nell’allegato I del DPCM, che, sulla base delle informazioni trattate nell’ambito della Piattaforma nazionale-DGC (di seguito, PN-DGC), consentono una verifica automatizzata del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei suddetti lavoratori subordinati. Le suddette funzionalità di verifica sono rese disponibili, per quanto di interesse, ai seguenti soggetti:

  • responsabili delle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie, ivi incluse le strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità, e datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle medesime strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni.

Le funzionalità di verifica sono attivate previa richiesta del datore di lavoro dei soggetti tenuti all’adempimento dell’obbligo vaccinale e sono rese disponibili al solo personale autorizzato alla verifica per conto dello stesso. La norma precisa che se il datore di lavoro dei lavoratori impiegati nelle strutture di cui sopra non coincide con il responsabile delle stesse, quest’ultimo deve essere delegato dal medesimo datore di lavoro ad effettuare la predetta verifica. Peraltro, viene chiarito che contestualmente alla suddetta richiesta, il datore di lavoro dichiara, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, all’INPS, in modalità telematica, di avere titolo per richiedere l’attivazione del servizio di verifica, in quanto responsabile di una delle strutture di cui ai citati articoli 4-bis e 4-ter del D.L. n. 44/2021, ovvero in quanto soggetto che impiega il proprio personale in una delle strutture di cui all’art. 1-bis del medesimo Decreto.

La verifica deve essere effettuata esclusivamente per i lavoratori impiegati nelle strutture di cui sopra soggetti all’obbligo vaccinale, previa selezione dell’apposita opzione resa disponibile dall’INPS. In caso di variazione dello stato vaccinale del personale soggetto all’obbligo, l’INPS informa i soggetti autorizzati alle verifiche della necessità di prenderne visione, mediante le specifiche funzionalità descritte nel citato allegato I del DPCM. In ogni caso, ai soggetti che effettuano le verifiche non sono rese disponibili le ulteriori informazioni conservate, o comunque trattate, nell’ambito della PN-DGC.

Nelle more dell’aggiornamento delle informazioni trattate nell’ambito della PN-DGC, il personale interessato può comunque comprovare il rispetto dell’obbligo vaccinale mediante i documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestano tale circostanza.

Infine, il nuovo art. 17-sexies del DPCM 17 giugno 2021 detta, in via generale, disposizioni per il trattamento dei dati personali per la verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale.

In proposito, per quanto di interesse, si segnala quanto segue: il Ministero della salute, in qualità di titolare del trattamento dei dati della PN-DGC, designa l’INPS quale responsabile del trattamento dei dati effettuato, ai sensi dell’art. 17-bis del citato DPCM, tramite il portale istituzionale dello stesso Istituto per la messa a disposizione delle informazioni comprovanti il rispetto dell’obbligo vaccinale.

Le strutture di cui agli articoli 1-bis e 4-ter del D.L. n. 44/2021 sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta negli allegati G e I del DPCM.

I datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono nelle strutture residenziali, socio assistenziali e socio-sanitarie, di cui al citato art. 1-bis del D.L. n. 44/2021, attività lavorativa sulla base di contratti esterni sono titolari del trattamento dei dati personali raccolti tramite la funzionalità descritta nell’allegato I del DPCM ovvero tramite la delega conferita al responsabile delle strutture stesse.

In via generale, i responsabili delle strutture e i datori di lavoro trattano i dati strettamente necessari alla verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale e all’eventuale applicazione delle misure conseguenti.

Il personale autorizzato alla verifica, per conto dei responsabili delle strutture o per conto dei datori di lavoro, è incaricato con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. Il personale interessato dal processo di verifica dell’adempimento dell’obbligo vaccinale è opportunamente informato dal proprio datore di lavoro, o dal soggetto tenuto a effettuare la verifica, sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa, anche mediante comunicazione resa alla generalità del personale, ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679.

Il trattamento dei dati effettuato nell’ambito delle verifiche sul rispetto dell’obbligo vaccinale delle categorie di lavoratori interessati è esercitato secondo le modalità e con le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, per la protezione dei dati stessi, descritte negli allegati G, I, L, M del DPCM, che sono periodicamente riesaminate e aggiornate sulla base della valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati ai sensi dell’art. 35 del regolamento (UE) n. 2016/679.

Disposizioni in materia di certificazioni verdi Covid-19

Il DPCM qui illustrato modifica e integra altre disposizioni del DPCM 17 giugno 2021, in materia di certificazioni verdi Covid-19. Con specifico riferimento alla verifica delle suddette certificazioni, viene precisato che, nel caso in cui il lavoratore consegni al datore di lavoro la copia della propria certificazione verde Covid-19, il datore di lavoro effettua la verifica sulla perdurante validità della certificazione del lavoratore effettivamente in servizio mediante la lettura del codice a barre bidimensionale della copia in suo possesso, utilizzando l’app “Verifica C19”, ovvero mediante le modalità automatizzate già previste dal DPCM 17 giugno 2021 (come modificato dal DPCM 12 ottobre 2021), nel rispetto del principio di limitazione della finalità del trattamento.

Inoltre, per quanto riguarda il Green pass rafforzato (c.d. Super Green Pass), si dispone che, nei casi in cui la fruizione di servizi, lo svolgimento di attività e gli spostamenti sono consentiti dalla normativa vigente esclusivamente ai soggetti con una certificazione verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione, come da tabella allegata, i vari strumenti di verifica esistenti permettono di selezionare una modalità della verifica stessa limitata al possesso di una delle predette certificazioni, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Viene precisato, altresì, che tutti i soggetti preposti alla verifica del possesso delle certificazioni verdi in corso di validità devono essere appositamente autorizzati dal titolare del trattamento e devono ricevere le necessarie istruzioni in merito al trattamento dei dati connesso all’attività di verifica, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzare la modalità di verifica, sopra illustrata, relativa al possesso delle certificazioni verde COVID-19 di avvenuta vaccinazione o guarigione (c.d. Super Green Pass) esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente. A tale riguardo, si precisa che, fatti salvi i casi sopra indicati per i quali vige l’obbligo vaccinale, l’accesso al luogo di lavoro, nonché alle mense, è consentito in zona bianca, gialla e arancione con il green pass base.

Infine, viene resa più stringente la procedura di revoca della certificazione nel caso di positività al virus SARS-COV-2 di una persona in possesso di green pass (sia esso “base” o “super”), in corso di validità.

Per quanto qui non riportato, si rimanda al testo del DPCM, di seguito allegato.

Allegato: tabella_attivita_consentite

dpcm 17_12_2021

 


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