Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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26.02.2021 - lavoro

INPS – LEGGE DI BILANCIO 2021 – ASSUNZIONE DI LAVORATRICI SVANTAGGIATE – CHIARIMENTI – CIRCOLARE 22 FEBBRAIO 2021, N. 32

L’Inps, con circolare 22 febbraio 2021, n. 32, ha fornito le prime importanti indicazioni operative in merito allo sgravio contributivo totale riconosciuto dalla Legge di bilancio 2021 (art. 1, commi da 16 a 19, Legge n. 178/2020) a favore dei datori di lavoro del settore privato, anche non imprenditori, per le assunzioni, nel biennio 2021-2022, di donne lavoratrici svantaggiate.

In via preliminare, l’Istituto ha chiarito che, poiché il beneficio è subordinato all’autorizzazione della Commissione europea, è stata avviata una interlocuzione con quest’ultima, all’esito della quale, con apposito messaggio, saranno emanate le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Nell’attesa di tale messaggio, l’Istituto, con la circolare in commento, ha chiarito che l’esonero è applicabile in caso di assunzione di donne lavoratrici svantaggiate (art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012). Nello specifico:

  1. donne che hanno compiuto almeno 50 di età, disoccupate da oltre dodici mesi;
  2. donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  3. donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere (a tal riguardo, v. Newsletter ANCE Brescia n. 37/2020 del 07/11/2020) e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Per quanto riguarda i rapporti di lavoro incentivati, alla luce di una “lettura organica della disciplina”, l’Istituto ha operato un’interpretazione estensiva della norma, precisando che lo sgravio contributivo totale spetta non solo in caso di assunzioni a tempo indeterminato, ma anche in caso di assunzioni a tempo determinato (che sarebbero escluse in base ad una interpretazione stricto sensu della norma), nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’Istituto ha chiarito anche che l’incentivo spetta altresì in caso di assunzione part time, nonché in riferimento ai rapporti di lavoro a scopo di somministrazione. A tal fine, l’INPS ha specificato che l’incentivo può essere accordato all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato. L’incentivo non spetta, invece, né per i rapporti di lavoro intermittente né per le prestazioni di lavoro occasionale. Sono parimenti esclusi i rapporti di apprendistato.

La durata massima dello sgravio varia in base alla tipologia di assunzione:

– in caso di assunzione a tempo determinato, l’incentivo spetta fino a 12 mesi;

– in caso di assunzione a tempo indeterminato, l’incentivo spetta per 18 mesi;

– in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, l’incentivo è riconosciuto per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

L’Istituto ha precisato anche che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento.

L’esonero, pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, è riconosciuto, in via sperimentale, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel biennio 2021-2022 e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Il beneficio spetta anche per i premi assicurativi dovuti all’Inail.

Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

L’Istituto ha ricordato che l’agevolazione è subordinata al requisito dell’incremento occupazionale netto, all’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione, disciplinati da ultimo dall’art. 31 del D. Lgs. n. 150/2015, nonché al rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’INPS, infine, ha specificato che l’esonero in esame è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Per quanto qui non riportato, si rinvia alla circolare in oggetto, di seguito allegata.

 

Allegato: Circolare numero 32 del 22-02-2021

 

 

 


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