INPS – INVIO DEI FLUSSI DI PAGAMENTO DIRETTO DEI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE – NUOVA MODALITA’ – PROROGA PERIODO TRANSITORIO – MESSAGGIO 19 OTTOBRE 2021, N. 3556
L’INPS, con circolare n. 62 del 14 aprile 2021 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 15/2021 del 17/04/2021) ha fornito le indicazioni operative relative alla nuova modalità di invio dei flussi di pagamento diretto dei trattamenti di integrazione salariale, CIGO, CIGD e ASO, connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19, tramite l’utilizzo del flusso telematico “UniEmens-Cig”.
Tale nuova modalitàcon cui si prevede il superamento del modello “IG Str Aut” (cod. “SR41”), è stata introdotta dall’articolo 8, comma 5, del decreto–legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, che ha apportato modifiche alle modalità di trasmissione dei dati necessari al calcolo e alla liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, da effettuarsi con il nuovo flusso telematico, denominato “UniEmens-Cig”, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° aprile 2021.
Pertanto, rientra nel campo di applicazione del nuovo sistema di trasmissione il flusso dei dati riferito ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” a pagamento diretto decorrenti da “aprile 2021” in poi.
Con la circolare n. 62/2021, al fine di consentire una fase di graduale transizione verso le nuove modalità di trasmissione dei dati relativi ai trattamenti di integrazione salariale con causale “COVID-19” a pagamento diretto, è stata prevista una prima fase transitoria, di durata semestrale, in cui l’invio dei dati può essere effettuato o con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o con il modello “SR41”.
Facendo seguito a tali indicazioni, con il messaggio 19 ottobre 2021, n. 3556, l’Istituto comunica la proroga del suddetto periodo transitorio di coesistenza di entrambi i sistemi fino al 31 dicembre 2021.
Di conseguenza, per le richieste di pagamento diretto afferenti a domande presentate entro il 31 dicembre 2021 o, se presentate in data successiva, che hanno ad oggetto periodi di integrazione salariale con decorrenza anteriore al 1° gennaio 2022, i datori di lavoro possono continuare a scegliere se utilizzare il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig” o il modello “SR41”.
Le richieste di pagamento afferenti a domande di integrazione salariale presentate dal 1° gennaio 2022 e aventi ad oggetto periodi di integrazione salariale decorrenti da “gennaio 2022”, potranno essere, invece, inviate solo con il nuovo flusso telematico “UniEmens-Cig”.
L’INPS, inoltre, evidenzia che il sistema “SR41” dovrà necessariamente essere utilizzato fino alla fine del periodo autorizzato dai datori di lavoro che, alla data del 1° gennaio 2022, avessero già inviato richieste di pagamento con il sistema “SR41”.
Inoltre l’INPS, con il messaggio in commento, al quale si rimanda, illustra i nuovi controlli in accoglienza introdotti sia per l’invio di flussi “UniEmens-Cig” che dei flussi Uniemens ordinari con eventi di integrazione salariale gestiti con il sistema del Ticket.
Allegato: Messaggio_numero_3556_del_19-10-2021
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