INPS – DECRETO AGOSTO – ESONERO ASSUNZIONI E TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMINATO – CHIARIMENTI – MESSAGGIO 25 FEBBRAIO 2021, N. 832
L’articolo 6 del DecretoLegge 14 agosto 2020, n. 104 ha introdotto un esonero contributivo pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre 2020 (c.d. incentivo IREC). Con circolare 24 novembre 2020, n. 133 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 40/2020 del 28/11/2020),l’INPS ha fornito le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’applicazione di tale esonero.
In particolare, ai fini della fruizione dell’esonero mediante conguaglio, le modalità operative previste nella suddetta circolare prevedevano l’esposizione dell’importo corrente del beneficio a partire dal flusso UNIEMENS di competenza novembre 2020 e l’esposizione dell’importo arretrato dell’esonero, riferito alle tre mensilità pregresse, comprese tra agosto e ottobre 2020, esclusivamente nei flussi di competenza da novembre a gennaio 2021.
Con messaggio 25 febbraio 2021, n. 832, l’Istituto ha comunicato che è stata ampliata la validità del codice causale “L537”, già introdotto dalla circolare n. 133 citata, avente il significato di “Arretrati esonero per assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato art. 6 D.L. 104/2020”, prevedendo la possibilità di esporre come importo arretrato dell’incentivo IREC anche l’importo dell’esonero relativo alla mensilità di novembre e dicembre 2020.
Allegato: Messaggio numero 832 del 25-02-2021
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