INPS – DISTACCO DI LAVORATORI NEL REGNO UNITO – DISCIPLINA APPLICABILE – CIRCOLARE 27 APRILE 2021, N. 71
Con circolare 27 aprile 2021, n. 71 l’INPS ha fornito indicazioni relativamente alla legislazione applicabile nelle fattispecie del distacco e dell’esercizio di attività in due o più Stati, recependo, in attesa della relativa ratifica, le indicazioni contenute nell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea (UE) e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (TCA), che disciplina, per il periodo dal 1° gennaio 2021, le condizioni per la collaborazione tra i Paesi dell’UE e il Regno Unito e regolamenta sia gli scambi di merci e servizi sia un’ampia gamma di altri settori, tra i quali quello della sicurezza sociale.
A tale ultimo riguardo, in via preliminare, l’Istituto ha ricordato che la disciplina contenuta nell’articolo SSC.11 del Protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, che costituisce parte integrante del TCA, in deroga alle disposizioni generali e “come misura transitoria in relazione alla situazione esistente prima dell’entrata in vigore del presente accordo”, prevede per i lavoratori che svolgono l’attività lavorativa in uno Stato diverso da quello in cui ha sede il proprio datore di lavoro (lavoratori dipendenti) o di abituale esercizio dell’attività lavorativa (lavoratori autonomi) la possibilità di restare assoggettati alla legislazione dello Stato di invio per un periodo non superiore a 24 mesi.
Alla luce di tale disposizione, l’Istituto ha fornito le indicazioni in merito alla gestione delle richieste di distacco per il Regno Unito che perverranno alle Strutture territoriali.
Situazioni di distacco rientranti nell’ambito di applicazione dell’accordo di recesso e validità delle certificazioni emesse per periodi di distacco con data finale successiva al 31 dicembre 2020
L’Istituto ha chiarito che i cittadini dell’Unione europea che esercitano un’attività subordinata o autonoma nel Regno Unito alla fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che, a norma del Titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004, sono soggetti alla legislazione di uno Stato membro, mantengono detta condizione fintantoché continuino a trovarsi senza soluzione di continuità nella fattispecie sopra descritta.
Al riguardo l’Istituto, come già chiarito con il proprio precedente messaggio n. 4805 del 22 dicembre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 44/2020 del 26/12/2020), ha confermato la validità delle certificazioni di distacco rilasciate per periodi di lavoro con data iniziale precedente all’entrata in vigore del TCA e con data finale successiva al 31 dicembre 2020.
Per dette situazioni di lavoro sarà possibile, alla scadenza del periodo certificato, richiedere un nuovo distacco senza soluzione di continuità.
Peraltro, l’Istituto ha specificato che anche i periodi di distacco autorizzati prima dell’entrata in vigore del TCA devono essere considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto non potrà superare il limite dei 24 mesi, ricomprendendo anche i periodi ante 2021, fatta salva la possibilità di estendere la durata del distacco mediante la stipula di un accordo in deroga ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004.
A tale riguardo, per maggiore chiarezza, l’Istituto ha fornito alcuni esempi relativi alle situazioni di distacco ininterrotto che possono verificarsi al 1° gennaio 2021:
- formulario di distacco rilasciato per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020: estensione del distacco possibile fino al 31 dicembre 2021 (ulteriori 12 mesi, nel limite di 24 complessivi), conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004;
- formulario di distacco rilasciato per il periodo dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2020: estensione del distacco possibile fino al 30 giugno 2021 (ulteriori 6 mesi, nel limite di 24 complessivi), conformemente all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004;
- formulario di distacco rilasciato per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 (24 mesi complessivi): estensione del distacco possibile solo previa autorizzazione della proroga ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004.
In merito alla proroga del periodo di distacco, l’Istituto ha chiarito che eventuali proroghe autorizzate ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 anteriormente al 1° gennaio 2021 ed in corso di esecuzione alla predetta data saranno valide fino a naturale scadenza.
Analogamente, anche altri accordi stipulati anteriormente al 1° gennaio 2021, in deroga alle disposizioni generali previste dalla previgente normativa comunitaria, restano validi fino a naturale scadenza.
Non sarà invece più possibile prolungare la durata ordinaria del distacco (24 mesi), né stipulare, in determinati casi e a determinate condizioni, accordi in deroga alle norme generali previste in materia di determinazione della legislazione applicabile.
Con riferimento, invece, all’esercizio di attività in due o più Stati, l’INPS ha sottolineato come le nuove disposizioni dettate per i casi di esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma in due o più Stati ribadiscano quanto già previsto in materia dai regolamenti comunitari: pertanto l’Istituto ha specificato che le Strutture territoriali potranno continuare a rilasciare le certificazioni in materia di legislazione applicabile anche per dette situazioni di lavoro.
Infine, con riguardo ai moduli e documenti in materia di legislazione applicabile l’Istituto ha chiarito che i documenti portatili A1 continueranno, per tutto il periodo transitorio, a essere utilizzati per le certificazioni sulla legislazione applicabile.
Allegato: Circolare_numero_71_del_27-04-2021
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