INPS – GESTIONE SEPARATA – ALIQUOTE CONTRIBUTIVE – CIRCOLARE 5 FEBBRAIO 2021, N. 12
L’INPS, con circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, ha comunicato le aliquote, nonché il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata.
Aliquote contributive 2021
Le aliquote dovute per l’anno 2021 sono complessivamente fissate, avuto riguardo alla tipologia cui appartiene l’iscritto alla Gestione separata, come segue:
Collaboratori e figure assimilate | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 34,23%
(33,00 IVS + 0,72 + 0,51 aliquote aggiuntive) |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll | 33,72%
(33,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Professionisti | Aliquote |
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie | 25,98%
(25,00 IVS + 0,72 aliquota aggiuntiva + 0,26 Iscro) |
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria | 24% |
Con l’occasione, si precisa che l’aliquota aggiuntiva dello 0,72% è dovuta al finanziamento dell’onere derivante dall’estensione agli iscritti alla Gestione separata della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale.
La seconda aliquota aggiuntiva, pari allo 0,51%, deriva dall’estensione a favore di alcune tipologie di iscritti alla Gestione separata delle misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale, previste, a decorrere dal 1° luglio 2017, dalla Legge n. 81 del 2017.
Per quanto di interesse delle imprese edili, l’incremento contributivo riguarda i titolari di uffici di amministrazione, nonché i sindaci e i revisori, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA.
Si sottolinea, inoltre, che la Legge di bilancio 2021 ha introdotto un’aliquota aggiuntiva, pari a 0,26% per l’anno 2021 e a 0,51% per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO), istituita in via sperimentale per il triennio 2021-2023 dalla medesima legge, a carico dei lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati.
Valore annuo massimale e minimale
La circolare in commento fissa, inoltre, in 103.055,00 € il massimale di reddito entro il quale applicare le aliquote dovute all’Istituto per gli iscritti alla Gestione Separata.
Per l’anno 2021 il minimale di reddito previsto dall’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990 è, invece, pari a € 15.953,00.
Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.828,72, mentre per gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi:
– 4.144,59 (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
– 5.379,35 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
– 5.460,71 (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.
Ripartizione dell’onere contributivo
Per quanto concerne i collaboratori e le figure assimilate, l’INPS conferma che l’onere contributivo è posto per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore. L’Istituto, inoltre, precisa che l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso tramite il modello F24.
Per quanto concerne i professionisti, l’onere contributivo è invece a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, sempre tramite modello F24, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.
Principio di cassa allargato
Nella circolare viene, infine, ricordato che le somme corrisposte entro il 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
Allegato:
Inps Circolare n 12 del 05-02-2021
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