Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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22.01.2021 - lavoro

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO – TERMINE PER LA DENUNCIA ANNUALE – ADEMPIMENTI DELLE IMPRESE EDILI

Per l’anno in corso, la scadenza per l’invio del prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6, della L. n. 68/1999, è fissata al 1° febbraio 2021.

Tale adempimento riguarda solo i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, da calcolarsi secondo quanto previsto espressamente dalla già citata legge 68/1999 (v. infra), ed ha la finalità di rappresentare al Servizio provinciale territorialmente competente la situazione occupazionale aziendale, aggiornata alla data del 31 dicembre dell’anno precedente l’invio, avuto riguardo agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, insieme ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili.

In realtà, il prospetto in parola non deve essere inviato tutti gli anni ma solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, come definita alla luce dell’art. 3 della menzionata legge n. 68/1999.

Ai fini del computo dei predetti 15 dipendenti, occorre escludere dal numero dei lavoratori in forza le seguenti tipologie di soggetti:

  • i disabili assunti in adempimento alla norma di legge in esame;
  • i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata inferiore a 6 mesi;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i dirigenti;
  • gli apprendisti;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore, salvo la missione riguardi lavoratori disabili ed abbia una durata non inferiore a mesi dodici;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
  • i lavoratori a domicilio e i lavoratori che aderiscono al “programma di emersione”.

Per quanto di specifico interesse delle imprese del settore delle costruzioni, l’attuale formulazione dell’art. 5, comma 2, della legge 68/1999, prevede che non siano tenuti all’osservanza degli obblighi derivanti dalla medesima legge, fra cui l’invio del prospetto annuale, i datori di lavoro del settore edile in relazione al personale di cantiere e agli addetti al trasporto del settore.

Il Ministero ha chiarito che l’espressione “personale di cantiere” fa riferimento ai dipendenti, senza distinzione di mansione o inquadramento, che operino all’interno del luogo in cui si effettuano lavori tipicamente del settore edile.

Per “addetti al trasporto del settore”, invece, si devono intendere gli autisti adibiti al trasporto proprio del settore edile.

Ne consegue che i datori di lavoro appartenenti al settore da ultimo citato possono escludere dalla base di computo ii dipendenti adibiti ad attività lavorativa da svolgersi all’interno del cantiere, dovendo, invece, includere nel medesimo computo i lavoratori che prestino la propria opera in luoghi diversi da esso.

Con l’occasione, ricordiamo che le imprese che occupano più di 50 addetti devono rispettare una quota di riserva a favore:

  • degli orfani e dei coniugi superstiti di deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio, di vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata ed equiparati (coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio, lavoro o resi permanentemente invalidi nel caso di vittime del dovere, terrorismo e criminalità organizzata);
  • dei profughi italiani rimpatriati ai sensi della L. 26.12.1981 n.763.

Tale quota di riserva è pari ad una unità per le imprese che occupano da 51 a 150 dipendenti e all’1% della forza lavoro per le imprese dal livello occupazionale superiore a 15 lavoratori.

Le indicazioni ministeriali sul punto, per quanto diramate solo attraverso la rubrica FAQ del servizio ClickLavoro, hanno precisato che il calcolo della base di computo per il suddetto art. 18 segue un sistema diverso da quello sopra illustrato.

In altre parole, tale calcolo è disciplinato dal comma 2 del medesimo art. 18 e non consente, quindi, lo scomputo del personale di cantiere.

Pertanto, le imprese edili che occupano più di 50 addetti devono, ad avviso del Ministero, presentare comunque il prospetto annuale, sempre la loro situazione occupazionale abbia registrato cambiamenti, tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, rispetto all’ultimo invio effettuato.

 

Solo per completezza, va ricordato come le imprese che non adempissero agli obblighi di cui presentazione del prospetto di cui trattasi siano soggette all’applicazione di una sanzione amministrativa pari a euro 635,11 per ritardato invio del prospetto, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ulteriore ritardo.

 

 

LEGGE N. 297/82 – TFR – INDICE RIVALUTAZIONE MESE DI DICEMBRE 2020

L’Istat ha comunicato che l’indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati per il mese di dicembre 2020 è risultato pari a 102,3.

Pertanto, il coefficiente utile per la rivalutazione monetaria, riferita al mese da ultimo citato, del trattamento di fine rapporto maturato ed accantonato al 31 dicembre 2019 è pari a

1,01500000

 

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, colgo l’occasione per porgerLe cordiali saluti.

 

 


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