INPS – CONTRATTO DI RICOLLOCAZIONE – ESONERO CONTRIBUTIVO – INDICAZIONI APPLICATIVE – RILASCIO DEL MODULO DI RICHIESTA – CIRCOLARE 2 AGOSTO 2021, N. 115 E MESSAGGIO 9 SETTEMBRE 2021, N. 3050
Come noto, l’art. 41 del Decreto-legge n. 73/2021, convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106 ha istituito, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il contratto di rioccupazione, con la finalità di incentivare, nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica, l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti disoccupati.
Il contratto, che si configura come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, prevede un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, volto ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Qualora, al termine del periodo di inserimento, le parti non recedano dal contratto, questo prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ai datori di lavoro privati che assumono con tale contratto, purché non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva, è riconosciuto, per un massimo di sei mesi, l’esonero del versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori stessi, ad esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 6.000 euro annui, riparametrati su base mensile.
Circolare 2 agosto 2021, n. 115 – INPS Ricollocazione – Allegato 1 – Circolare 115
Nel commentare con la circolare in commento le misure agevolative, l’INPS evidenzia preliminarmente come il contratto di rioccupazione consista in un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diretto ad incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro di soggetti in stato di disoccupazione.
Per questo motivo, ad avviso dell’Istituto, l’incentivo collegato all’assunzione non può essere fruita qualora essa venga effettuata mediante il ricorso ad altre tipologie contrattuali, ancorché a tempo indeterminato (per es.: l’apprendistato) o nel caso di conversione in rapporto a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine.
L’Istituto sottolinea come per “disoccupato” vada inteso il lavoratore privo di impiego che abbia dichiarato in forma telematica al Sistema Informativo Unitario delle Politiche del Lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva concordate con il Centro per l’Impiego.
La circolare conferma che possono accedere al beneficio i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che procedano ad assunzioni con il contratto in parola nel periodo compreso fra il 1° luglio e il 31 ottobre 2021.
Il suddetto beneficio si sostanzia in un esonero del 100% dei contributi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, dei complessivi contributi a carico datore di lavoro, nel limite massimo di 6.000,00 euro su base annua.
Pertanto, INPS specifica che la soglia massima mensile viene riproporzionata a 500 euro (un dodicesimo di 6.000) mentre quella giornaliera, da utilizzare in caso di rapporti di lavoro instaurati o risolti nel corso del mese, è stata fissata in 16,12 euro per ogni giorno di fruizione dell’esonero.
In ipotesi di assunzione a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
La circolare, inoltra, indica quali contribuzioni non siano oggetto di sgravio: per le imprese edili, esso non si applica al “Fondo per l’erogazione ai dipendenti del settore privato del TFR” e al contributo dello 0,30% destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali, oltre che al contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare.
L’agevolazione spetta alle condizioni generali o specifiche rispettivamente riportate al paragrafo 5.1 e 5.2 della circolare, la cui sussistenza è da verificare al momento dell’assunzione.
Messaggio 9 settembre 2021, n. 3050 – INPS Ricollocazione – Allegato 2 – Messaggio 3050
Con il messaggio in commento, l’Istituto ha reso noto di aver messo a disposizione dei datori di lavoro, a decorrere dal 15 settembre u.s., il modulo di istanza “RIOC” volto alla richiesta dell’agevolazione contributiva e reperibile all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni” presente nel sito internet dell’INPS.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, pertanto, il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del suddetto modulo, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le informazioni in esso richieste.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali, verificherà l’esistenza del rapporto a tempo indeterminato mediante consultazione della banca dati delle comunicazioni obbligatorie e, calcolato l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale, accerterà la sussistenza, o meno, della copertura finanziaria per l’esonero richiesto.
In caso di capienza delle risorse per tutto il periodo agevolabile, INPS informerà, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza on-line, il datore di lavoro dell’autorizzazione alla fruizione dell’esonero e dell’importo massimo dell’agevolazione spettante.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva dichiarata dal datore nella richiesta telematica, l’impresa interessata potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per massimo sei mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile.
Va segnalato che, in considerazione della natura di aiuto di Stato dell’agevolazione in esame, l’INPS provvederà a registrare, come già previsto nella circolare n. 115/2021, la misura nel Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Per le modalità di esposizione dei dati relativi all’esonero nel flusso Uniemens, rinviamo al paragrafo 2 del messaggio che non richiede illustrazione aggiuntiva.
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