INPS – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA – COVID19 – NUOVO PERIODO – INDICAZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 29 APRILE 2021, N. 72
Con la circolare in commento, l’INPS, su conforme parere del Ministero del lavoro, ha illustrato nel dettaglio la disciplina dei trattamenti di integrazione salariale con causale Covid-19, contenuta nell’art. 8 del Decreto-legge n. 41/2021, cd. “Decreto Sostegni”.
In estrema sintesi, il comma 1 dell’articolo 8 prevede che i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono richiedere trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) per una durata massima di 13 settimane nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021.
Con l’emanazione della circolare in commento, l’Istituto completa quanto già diramato con il precedente messaggio n. 1297 del 26 marzo 2021, con cui l’Istituto aveva dato prime indicazioni sulla gestione delle domande relative ai suddetti trattamenti (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 13/2021 del 03/04/2021).
Va certamente evidenziata, nel testo della circolare, la conferma, da parte dell’Istituto, della possibilità, per i datori di lavoro che avessero esaurito le 12 settimane di Cassa Ordinaria prevista dalla Legge di Bilancio, di chiedere un nuovo periodo di integrazione salariale a decorrere dall’inizio della settimana in cui si colloca il 1° aprile 2021, ossia da lunedì 29 marzo u.s..
Per quanto concerne il termine entro cui presentare domanda all’Istituto, il citato art. 8 conferma il principio già in uso secondo cui le istanze vanno inoltrate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utilizzo della CIGO.
Va, al riguardo, evidenziato come la circolare precisi che, in sede di prima applicazione della nuova norma, le domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale disciplinati dal citato “Decreto Sostegni”, nei quali il periodo di sospensione o riduzione di attività decorra dal 1° aprile (ovvero dal 29 marzo 2021 per i datori di cui al paragrafo precedente). devono essere inviate entro un unico termine, ossia entro il 31 maggio 2021.
I datori di lavoro che avessero già inviato un’istanza per periodi decorrenti dal 1° aprile 2021, senza includervi, coerentemente con il dato testuale della norma più volta citata di cui al predetto art. 8, le giornate dal 29 al 31 marzo scorsi, possono ora inviare, per tali giornate, una domanda integrativa con la medesima causale della principale.
Anche in questo caso, il termine di scadenza per la trasmissione delle domande integrative è fissato al 31 maggio 2021.
Per una disamina più completa ed approfondita di quanto da ultimo diramato dall’INPS e della sottostante normativa, rimandiamo alla tabella di sintesi predisposta dagli uffici di ANCE, in cui sono riepilogate le indicazioni fornite, al riguardo, dall’INPS.
Allegati: INPS 72 CIGO 41 – Nota ANCE
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