INPS – TUTELE LAVORATORI FRAGILI – PROROGA AL 31 DICEMBRE 2021 – MESSAGGIO 13 OTTOBRE 2021, N. 3465
L’articolo 2-ter del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, inserito, in sede di conversione, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133, ha apportato modifiche alla disciplina inerente ai lavoratori c.d. fragili, di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni.
Alla luce di tale disposizione, l’INPS, con messaggio 13 ottobre 2021, n. 3465, ha comunicato che è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021 le tutele previste per i cosiddetti lavoratori fragili in possesso della specifica certificazione sanitaria (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 17/2021 del 01/05/2021). In particolare:
- viene prorogato al 31 dicembre 2021 il periodo di cui al citato articolo 26, comma 2-bis, durante il quale i lavoratori fragili svolgono di norma “la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”;
- al contempo, viene prorogata a tale data, per i lavoratori fragili che non possano svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero, con la conseguente erogazione della prestazione economica e il correlato accredito della contribuzione figurativa, per gli assicurati aventi diritto alla tutela della malattia del settore privato, entro i limiti del periodo massimo assistibile previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
L’Istituto ha specificato che tale tutela è riconoscibile nell’ambito delle risorse stanziate, attualmente pari a 396 milioni di euro per l’anno 2021.
Con l’occasione, l’Istituto specifica che, in merito alla tutela di cui al comma 1 dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, ossia l’equiparazione del periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, alla malattia ai fini del trattamento economico, senza computabilità ai fini del periodo di comporto, non è, al momento, intervenuta alcuna novità legislativa. Pertanto, nel rinviare alle indicazioni del messaggio n. 2842/2021 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 34/2021 del 28/08/2021), l’INPS fa riserva di fornire successive istruzioni a seguito dell’eventuale rifinanziamento dei relativi oneri.
Allegato: Messaggio_numero_3465_del_13-10-2021
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