INL – TEMPO DETERMINATO – DURATA MASSIMA DEI RAPPORTI – POSSIBILITA’ DI STIPULARE UN ULTERIORE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO PRESSO L’ISPETTORATO – CHIARIMENTI – NOTA 19 MAGGIO 2021, N. 804
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota in commento, ha fornito indicazioni in merito alla corretta interpretazione della procedura prevista dall’art. 19, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2015, a seguito della richiesta di numerose istanze di rinnovo di contratto a termine “in deroga assistita” relative ad ipotesi di modifica del livello contrattuale.
L’Ispettorato, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha, in primo luogo, ricordato che l’art. 19, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2015, ai fini del calcolo della durata massima dei contratti a termine intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, fa espresso riferimento allo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
Pertanto, ai fini del calcolo della durata massima stabilita dal già citato comma 2 dell’art. 19, nell’ipotesi in cui il lavoratore sottoscriva, con lo stesso datore di lavoro, più contratti a termine ma con diversi inquadramenti, sia sotto il profilo del livello contrattuale che sotto quello dell’appartenenza a una determinata categoria legale, non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti, caratterizzati da un medesimo inquadramento.
Con riferimento, dunque, alla possibilità prevista dal comma 3 dell’art. 19 di stipulare, “in deroga assistita”, un ulteriore contratto a tempo determinato della durata massima di 12 mesi innanzi all’Ispettorato del lavoro, è stato chiarito che il riferimento è alle ipotesi in cui, tra lo stesso datore di lavoro e il medesimo lavoratore, si sia già “consumata” la durata massima prevista dalla legge o dalla contrattazione collettiva per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.[3]
Pertanto, anche l’ulteriore contratto in deroga assistita dovrà interessare lo svolgimento di mansioni di livello e categoria legale identici a quelli fin lì intercorsi.
Pertanto, l’Ispettorato ha chiarito che non vi è la necessità di avanzare istanza di deroga assistita qualora il datore di lavoro e il lavoratore sottoscrivano ex novo un contratto a termine che preveda un inquadramento, come sopra definito, differente rispetto al precedente contratto a termine sottoscritto tra le medesime parti.
La nota conclude precisando che, qualora la successione di contratti susciti perplessità e sorgano dubbi in merito alla diversità di inquadramento del lavoratore assunto a termine, l’Ispettorato territoriale potrà promuovere l’intervento ispettivo per verificare se la sottoscrizione di successivi e reiterati contratti a termine tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro sia conforme a quanto previsto dalla legge.
Allegato: Nota -prot-n-804-del-19-maggio-2021- quesito-contratti-a-termine-ITL-Genova
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