INAIL – COVID-19 – SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE – PROROGA DEI TERMINI
Si fa seguito alla precedente notizia in materia (v. Newsletter ANCE Brescia n. 43/2020 del 19/12/2020) per informare che l’INAIL, sul proprio sito istituzionale, ha comunicato che sono stati prorogati, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini delle disposizioni inerenti alla Sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.
L’Istituto ricorda che l’attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
Per i datori di lavoro che non sono tenuti, ai sensi dell’art. 18, co. 1 lett. a), D. Lgs. 81/2008, alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’INAIL che vi provvedono con i propri medici del lavoro secondo quanto illustrato nella precedente circolare 11 dicembre 2020, n. 44 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 43/2020 del 19/12/2020).
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