INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2021-2022 – ISTRUZIONI – ISTRUZIONE OPERATIVA 7 DICEMBRE 2021, N. 13541
L’INAIL, con istruzione operativa n. 13541 del 7 dicembre 2021, ha comunicato che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2021/2022 è disponibile in www.inail.it nella sezione “Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni” a partire dal 9 dicembre 2021.
Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all’autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.
L’Istituto precisa che in presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e “riestrazione” delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all’inizio della lista. Inoltre, viene specificato che da quest’anno nella Comunicazione delle basi di calcolo è riportata anche la data di estrazione (“i dati esposti sono aggiornati al…”).
L’Istituto, inoltre, informa che i servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” sono disponibili dal 6 dicembre 2021 in www.inail.it – Servizi Online.
Dal 22 dicembre 2021 sarà altresì disponibile il servizio online “Visualizza elementi di calcolo” dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).
L’Istituto, inoltre, specifica, con riferimento all’autoliquidazione ditte cessate, che a seguito del rilascio della nuova funzionalità la procedura centralizzata dell’autoliquidazione annuale è stata modificata per tenere conto delle diverse ipotesi che si possono presentare; in particolare:
Ditta cessata nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2021
Per le ditte cessate nel periodo 1° gennaio-30 aprile 2021, che non hanno potuto utilizzare il servizio online “Autoliquidazione ditte cessate” in quanto i termini per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni erano già scaduti (giorno 16 del secondo mese successivo alla data di cessazione) alla data di apertura del nuovo servizio e che hanno già inviato la dichiarazione delle retribuzioni via PEC alla sede competente, sono rese disponibili le basi di calcolo negli appositi servizi online dell’autoliquidazione 2021-2022 dei premi e dei contributi associativi.
Ditta cessata dal 1° maggio 2021
Le ditte cessate a partire dal 1° maggio 2021 hanno potuto utilizzare la nuova funzionalità “Autoliquidazione ditte cessate” in quanto alla data del rilascio del servizio online non era ancora scaduto il termine per l’invio della dichiarazione delle retribuzioni (16 del secondo mese successivo a quello di cessazione). Di conseguenza, per questi codici ditta, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell’Istituto, non sono disponibili le basi di calcolo. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell’archivio GRA web dell’Istituto. Se tali codici ditta alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della legge 311/1973 verranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata ai contributi associativi. In caso di cessazione intervenuta nel mese di dicembre 2021 la denuncia di cessazione può essere presentata nel mese di gennaio 2022 (30 giorni dalla data di cessazione). In tal caso, poiché all’apertura dei servizi dell’autoliquidazione 2021-2022 il sistema non ha ancora acquisito la cessazione e dunque non può visualizzare il relativo avviso, la denuncia delle retribuzioni deve essere inviata unicamente tramite l’apposito servizio “Autoliquidazione ditte cessate”.
Ditta cessata dal 1° maggio 2021 e successivamente riattivata
La nuova posizione assicurativa (Pat) aperta a seguito di riattivazione del codice ditta è ricompresa nell’autoliquidazione centralizzata 2021-2022 (servizi online autoliquidazione 2021-2022 e funzionalità GRA web). Anche in questo caso sono stati previsti appositi avvisi sia in GRA web che nei servizi online.
Allegato: Basi di calcolo autoliquidazione 2021-2022 (nota prot 13541 del 7-12-2021)
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941