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17.12.2021 - trasporti

SETTORE TRASPORTO – MODALITÀ DI RILASCIO DELLE CARTE TACHIGRAFICHE

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il decreto recante gli adeguamenti normativi sulle modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta dei registri. In particolare, il decreto disciplina: le modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche, per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati e dell’elenco degli istallatori e officine autorizzate e delle carte loro rilasciate, per la tenuta del registro elettronico nazionale contenente le informazioni relative alle carte tachigrafiche conducente.

In particolare, il decreto disciplina le modalità:

  • per il rilascio delle carte tachigrafiche,
  • per la tenuta del registro relativo ai marchi ed ai dati elettronici di sicurezza utilizzati e dell’elenco degli istallatori e officine autorizzate e delle carte loro rilasciate,
  • per la tenuta del registro elettronico nazionale contenente le informazioni relative alle carte tachigrafiche conducente.

Le carte tachigrafiche oggetto del decreto sono quelle definite dal regolamento (UE) n. 165/2014 ed omologate dall’autorità e sono suddivise in quattro diverse tipologie:

– la carta del conducente,

– la carta dell’officina,

Saranno le Camere di commercio, avvalendosi del proprio sistema informativo, che predisporranno gli strumenti elettronici e telematici necessari alla emissione delle carte tachigrafiche ed al loro rilascio secondo gli standard di sicurezza stabiliti dal Regolamento di esecuzione, mentre Unioncamere assicurerà lo scambio di informazioni con gli organismi di rilascio delle carte tachigrafiche degli altri Stati operanti nel sistema tachigrafo per ogni scambio informativo supplementare a quelli previsti dal sistema di messaggistica TACHOnet, di cui all’art. 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/68 della Commissione del 21 gennaio 2016.

Le carte saranno rilasciate, con modalità omogenee su tutto il territorio nazionale, in modo da garantire che il loro costo non sia superiore alla media del costo praticato negli altri Stati membri dell’Unione europea.

Le carte tachigrafiche saranno emesse dalle Camere di commercio competenti per territorio in base al luogo in cui il richiedente ha la propria residenza stabile o normale o la propria sede aziendale.

Le istanze saranno presentate mediante appositi modelli approvati dal Ministero.

Le modalità di presentazione e di gestione della domanda potranno realizzarsi anche utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, realizzate e gestite dal «gestore del sistema informativo» delle Camere di commercio (InfoCamere S.C.p.a.).

Le carte tachigrafiche verranno registrate secondo le prescrizioni tecniche indicate dal Regolamento. A tal fine le Camere di commercio potranno individuare anche soggetti terzi, ai quali delegare la raccolta delle istanze, per la presentazione delle domande attraverso il proprio gestore del sistema informativo.

Le Camere di commercio, mediante il loro sistema informativo, garantiranno l’interoperabilità del sistema delle carte tachigrafiche prevista dal Regolamento e forniranno il supporto elettronico e telematico per la registrazione delle operazioni connesse al rilascio, alla sostituzione e al blocco delle carte tachigrafiche.

Trascorsi trenta giorni dalla scadenza del periodo di validità, il possessore della carta sarà tenuto alla sua restituzione. La carta, inoltre, dovrà essere restituita in tutti i casi in cui:

– il possessore non necessiti più della carta per l’esercizio della sua attività,

– abbia perso i requisiti necessari al rilascio della carta stessa.

L’azienda di trasporto titolare del conducente sarà responsabile del trasferimento dei dati della carta su altro supporto prima della sua restituzione.

 

 


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