Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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15.09.2021 - lavoro

GREEN PASS E OBBLIGO VACCINALE PER L’ACCESSO ALLE STRUTTURE SCOLASTICHE E SANITARIE – ADEMPIMENTI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

Il Decreto Legge 10 settembre 2021, n. 122, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”, in vigore dall’11 settembre 2021, ha esteso l’ambito di applicazione delle disposizioni previste dai precedenti Decreto Legge n. 52/2021 e Decreto Legge n. 44/2021, incidendo anche sugli obblighi dei lavoratori e dei datori di lavoro interessati dallo svolgimento di attività lavorative all’interno delle strutture scolastiche e socio-sanitarie.

In particolare, per quanto di interesse per le imprese edili, il provvedimento, al fine di contenere la diffusione del virus Covid-19, introduce disposizioni volte, da un lato, ad estendere l’obbligo del Green Pass a chiunque acceda alle strutture scolastiche, educative, formative ed universitarie e, dall’altro, ad ampliare l’obbligo vaccinale anche a tutti i soggetti che accedano, a qualunque titolo, alle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie.

STRUTTURE SCOLASTICHE, EDUCATIVE, FORMATIVE E UNIVERSITARIE

Nello specifico, l’art. 1 del D.L. in esame, introduce l’obbligo, fino alla data del 31 dicembre 2021, per chiunque acceda alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative, nonché alle strutture appartenenti alle istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università, di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19.

La norma precisa che tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione.

Fermo restando l’obbligo per i dirigenti scolastici ed i responsabili delle istituzioni scolastiche, educative e formative di vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra, la norma dispone che, nel caso in cui l’accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, tale verifica vada effettuata anche dai datori di lavoro di tutti coloro che accedano alle predette strutture.

Per quanto attiene alle modalità di controllo, la norma rinvia al DPCM 17 giugno 2021, il quale prevede che la verifica delle certificazioni verdi COVID-19 venga effettuata mediante la lettura del relativo QR code esclusivamente tramite l’apposita applicazione denominata “Verifica C19”. Per espressa disposizione normativa, la verifica si deve limitare al controllo dell’autenticità, della validità e dell’integrità del Green Pass e alle generalità dell’intestatario. Non è, invece, possibile accedere alle informazioni relative alle condizioni che hanno determinato il rilascio del certificato e non è consentito richiedere copia dello stesso.

Il mancato possesso del certificato da parte del lavoratore che svolga la propria attività all’interno delle strutture indicate, nonché la mancata verifica dello stesso da pare del datore di lavoro, sono puniti con una sanzione amministrativa da euro 400 a euro 1.000. Si applicano le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge n. 689/81, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta, si applica l’articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del d.lgs. n. 285/1992. In caso di violazione reiterata, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Pertanto, le imprese che stiano svolgendo, o che prevedano di svolgere, lavori presso le suddette strutture, sono tenute ad informare tempestivamente i lavoratori coinvolti del nuovo obbligo di legge, nonché a verificare, prima dell’accesso alle strutture stesse, che questi ultimi siano in possesso del Green Pass. Segnaliamo, inoltre, come il datore di lavoro non sia tenuto a fornire o sostenere gli oneri per l’eventuale tampone laddove il lavoratore non abbia, per altro titolo, il Green Pass.

STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARIE

L’art. 2 del D.L. in esame introduce, inoltre, a decorrere dal 10 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale (non il semplice possesso del Green Pass) per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle seguenti strutture:

  • strutture di ospitalità e di lungodegenza;
  • residenze sanitarie assistite (RSA);
  • hospice;
  • strutture riabilitative;
  • strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti;
  • in ogni caso, in tutte le strutture residenziali di cui all’art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017, e in quelle socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con l’ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021.

La norma chiarisce che tale obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.

Anche in questo caso, la verifica del rispetto delle suddette disposizioni è posta in carico, oltre che ai responsabili delle strutture, anche ai datori di lavoro dei soggetti che, a qualunque titolo, svolgano nelle predette strutture attività lavorativa sulla base di contratti esterni.

Le modalità con cui tali verifiche dovranno essere condotte saranno definite con apposito D.P.C.M.. Sul punto, ci riserviamo di fornire tempestivamente aggiornamenti.

In caso di accesso alle suddette strutture in violazione dell’obbligo di cui sopra, il lavoratore e il datore di lavoro saranno puniti con le medesime sanzioni già illustrate con riferimento all’art. 1 del D.L. in esame.

Per quanto esposto, si invitano le imprese che prevedano di svolgere lavori presso le suddette strutture, a decorrere dalla data del 10 ottobre 2021, ad informare tempestivamente del nuovo obbligo di legge i lavoratori coinvolti, al fine di consentire loro di provvedere opportunamente.

Facendo riserva di fornire tempestivi aggiornamenti non appena resi disponibili dalle Istituzioni competenti, il Servizio sindacale di ANCE Brescia resta sin da ora a disposizione delle imprese interessate per ogni ulteriore chiarimento e per la gestione delle singole situazioni aziendali.

 

 


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