FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANILE – ULTERIORI FAQ CNCE – CHIARIMENTI
Si fa seguito alla precedente comunicazione in materia (v. Newsletter ANCE Brescia n. 41/2020 del 05/12/2020), per informare che la CNCE ha trasmesso, con la comunicazione n. 757/2020 del 5 gennaio 2021, le ulteriori FAQ relative al Fondo incentivo occupazione, che si allegano per opportuna informativa.
In particolare, ad integrazione di quanto già comunicato con le precedenti FAQ, è stato chiarito che la data da prendere a riferimento per verificare le risorse a disposizione del Fondo incentivo occupazione, è l’ultimo giorno dell’ultimo mese del semestre da erogare (es. semestre ottobre/marzo, verifica disponibilità ultimo giorno di marzo).
È stato, altresì, precisato che l’impresa, dopo la comunicazione di avvenuta ammissione all’incentivo, può, a seguito di richiesta scritta, chiedere il trasferimento della somma incentivata presso altra Cassa dove risulta iscritta e operante. Tale possibilità può essere prevista, previo controllo della insussistenza di debiti presso la Cassa competente all’erogazione, nelle seguenti ipotesi:
- in caso di cancellazione definitiva dall’anagrafe imprese della Cassa Edile/Edilcassa di competenza, la quale provvederà immediatamente al trasferimento delle somme presso la consorella in cui risulti attiva la posizione dell’impresa;
- nel caso di comunicazione di sospensione dell’attività da parte dell’impresa. In tale caso il trasferimento della somma a titolo di incentivo, alla Cassa in cui risulta attiva l’impresa, avverrà dopo sei mesi di effettiva sospensione dell’attività dell’impresa nella Cassa di competenza.
In merito alla previsione di cui all’art. 3, comma 7 dell’Accordo relativa al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell’operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, è stato chiarito che tale termine è da calcolarsi dalla data di assunzione del lavoratore.
Il riferimento, invece, “alla medesima unità produttiva” è da considerarsi relativo alla sede presso cui il lavoratore è stato assunto.
In merito, poi, al regime fiscale dell’incentivo dei 600 euro riconosciuto alle imprese, la CNCE ha precisato che sia tale incentivo che il relativo voucher assumono rilevanza ai fini delle imposte sui redditi e pertanto dovranno essere assoggettati, al momento dell’erogazione, alla ritenuta d’acconto al 4% prevista dall’articolo 28 del Dpr n. 600/1973.
Per quanto non riportato nella presente si rimanda alle FAQ allegate.
Allegato:
Comunicazione CNCE n. 757 – FAQ
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