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06.05.2021 - tributi

EVENTI SISMICI – CONTRIBUTI PUBBLICI E SUPERBONUS

Confermata la compatibilità fra i contributi pubblici erogati per la riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici ed il Superbonus, con la particolarità che lo stesso si applica, per lo stesso intervento, solo per le spese eccedenti i medesimi contributi.

Nell’ipotesi in cui su un immobile siano già stati eseguiti interventi di ripristino post-sisma, finanziati da contributi pubblici, il Superbonus spetta per le spese relative ad ulteriori interventi di consolidamento sismico sul medesimo fabbricato.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n.28/E del 23 aprile 2021, in risposta a numerose richieste di chiarimenti circa la possibilità di cumulare il Superbonus (specie nella forma del Sismabonus al 110%) con i contributi pubblici concessi per interventi di ricostruzione degli edifici a seguito di eventi sismici.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito internet la Guida “Ricostruzione post sisma – Italia centrale e Superbonus 110%”, che fornisce indicazioni operative circa l’utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali con i contributi per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017, al fine di accelerare la ricostruzione, che tiene conto anche dei chiarimenti forniti dalla medesima R.M. 28/E/2021.

Come noto, nell’ambito della disciplina del Superbonus di cui all’art.119 del D.L. 34/2020, esistono tre norme di riferimento sul tema dell’utilizzo di tali incentivi per edifici danneggiati da eventi sismici che stabiliscono:

  • un principio di coesistenza tra contributo alla ricostruzione ed Ecobonus al 110% sulla parte eccedente, applicabile per i “Comuni nei territori colpiti da eventi sismici” (art.119, co.1-ter);
  • un principio di coesistenza tra contributo alla ricostruzione e Sismabonus al 110% sulla parte eccedente, applicabile nei “Comuni nei territori colpiti da eventi sismici post 1° aprile 2009” (art.119, co. co. 4-quater);
  • il Superbonus “rafforzato” in alternativa al contributo, con un aumento dei limiti di spesa del 50%, applicabile nei Comuni del cratere “Centro Italia” e Abruzzo ed in quelli nei territori colpiti da eventi sismici post 2008 (art.119, co. co. 4-ter).

Sul tema, l’Amministrazione finanziaria richiama sia la propria risposta n.61/2019 a proposito della compatibilità fra i contributi pubblici per la ricostruzione ed il Sismabonus, sia la C.M. 24/E/2020 sul Superbonus, sia alcune ordinanze adottate dal Commissario del Governo [1].

Come noto, nella Risposta n.61/2019 è stato chiarito che possono essere agevolati con il Sismabonus anche i nuovi interventi antisismici eseguiti su immobili già oggetto di lavori di ripristino e riparazione, finanziati con i contributi pubblici concessi a seguito del terremoto verificatosi in Abruzzo nel 2009.

In tale occasione, era stato affermato un generale principio di compatibilità tra i predetti contributi e le agevolazioni fiscali, tenuto conto che «il contributo pubblico è riconosciuto per finanziare interventi indispensabili per il ripristino dell’edificio danneggiato o distrutto dall’evento sismico, mentre il sismabonus è connesso alla realizzazione di opere utili al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico dell’edificio».

Inoltre, nella medesima Risposta era stata chiarita la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali solo per le eventuali spese, relative ad interventi antisismici, eccedenti il contributo concesso ai sensi delle ordinanze commissariali.

In senso più generale, nella C.M. 24/E/2020, è stato chiarito che il Superbonus spetta «sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente e che eventuali contributi ricevuti (…) devono, dunque, essere sottratti dall’ammontare su cui applicare la detrazione» [2].

Alla luce delle proprie precedenti indicazioni, l’Agenzia delle Entrate nella R.M. 28/E/2021, precisa che nell’ipotesi di interventi antisismici che ricevono contributi pubblici i benefici fiscali, ivi compreso il Superbonus, si applicano:

  • nell’ipotesi di uno stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese sostenute ed eccedenti il contributo concesso per la ricostruzione;
  • nell’ipotesi di un successivo intervento sullo stesso immobile danneggiato da eventi sismici, che sia stato già finanziato con contributi pubblici, alle spese sostenute per gli ulteriori interventi di consolidamento, ivi compresa l’ipotesi di demolizione e ricostruzione degli stessi [3].

In sostanza, viene confermato che è possibile usufruire del Sismabonus o del Superbonus anche nel caso di interventi su immobili che in passato siano stati oggetto di contributi pubblici per la ricostruzione successiva ad eventi sismici.

Al riguardo, viene ulteriormente chiarito che il Superbonus si applica anche alle spese sostenute per le opere di “completamento” dell’intervento considerato nel suo insieme che, in assenza della predetta correlazione, non sarebbero state agevolabili.

A tal fine, inoltre, è irrilevante che il contributo pubblico si riferisca al cd. “intervento principale”, e che restino a carico dell’interessato solo le spese relative agli interventi di completamento [4].

In ogni caso, l’interessato deve essere in possesso della documentazione attestante che le spese sostenute siano effettivamente riconducibili ad un intervento rientrante nell’ambito applicativo dell’agevolazione fiscale.

Circa il limite di spesa agevolabile con il Superbonus, va considerata solo la parte di spesa rimasta effettivamente a carico, che eccede i predetti contributi.

Note:

[1] In particolare, nella R.M. 28/E/2021 vengono citate le ordinanze n.60/2018, n.108/2020 e 111/2020.

[2] Cfr. anche la C.M.19/E/2020.

[3] Ai sensi dell’art.3, co.1, lett.d, del D.P.R. 380/2001.

[4] Ad es., nell’ipotesi di interventi astrattamente riconducibili alle ipotesi agevolabili con il Sismabonus al 110%, è agevolabile anche la tinteggiatura che, se non correlata all’intervento principale, non usufruirebbe dei benefici fiscali.

 


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