EMERGENZA COVID-19 – MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS – ADEGUAMENTO DEL RELATIVO PROTOCOLLO – ACCORDO 6 APRILE 2021
Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che, su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, aggiorna il contenuto degli analoghi precedenti accordi, firmati il 14 marzo e il 24 aprile 2020 e sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.
Peraltro, il nuovo Protocollo tiene opportunamente conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei già citati accordi, nonché del contenuto dei vari provvedimenti adottati dal Governo e, da ultimo, del DPCM 2 marzo 2021 e delle indicazioni emanate via via dal Ministero della salute.
In altri termini, il nuovo Protocollo aggiorna le linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, alla luce dell’evoluzione della normativa e delle caratteristiche della situazione sanitaria.
Evidenziamo, preliminarmente, che ha trovato conferma e condivisione il principio fondamentale secondo cui la pandemia ha natura di rischio biologico generico. In questo senso, il contrasto al virus viene attuato attraverso i provvedimenti della Pubblica Autorità e l’applicazione dei protocolli, escludendo, quindi, la necessità di effettuare la valutazione dei rischi e l’aggiornamento del relativo documento di valutazione (DVR).
Nelle premesse del testo qui in commento, in cui viene richiamato l’ultimo DPCM in vigore, ossia quello del 2 marzo 2021, viene raccomandato:
- il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’articolo 90 (Lavoro agile) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché di quanto previsto dai protocolli 12 e 13 allegati al citato DPCM 2 marzo 2021;
- lo svolgimento di attività professionali anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa e linee guida vigenti;
- il rispetto, sull’intero territorio nazionale, di tutte le attività produttive industriali e commerciali, dei contenuti del Protocollo in esame, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, delle indicazioni del Protocollo per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 e di quello analogo riferito al settore del trasporto e della logistica;
- l’utilizzo, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, di dispositivi di protezione delle vie aeree, negli spazi condivisi, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale.
Nel seguito del Protocollo rileviamo, oltre ad alcune migliorie redazionali, importanti modifiche che, per comodità di lettura riportiamo di seguito.
MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 15 del 17/04/2021). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.
È stato inserito che, qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l’Autorità sanitaria competente dovesse disporre misure aggiuntive specifiche, quali, ad esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il Medico competente, ove presente.
Al fine della prevenzione di ogni forma di affollamento e di situazioni a rischio di contagio, vengono confermati i contenuti dei Protocolli di settore per le attività produttive di cui all’Allegato IX al dPCM vigente.
MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del Medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’Autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Viene confermata come attività fondamentale l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel testo; tenuto conto del perdurare della situazione emergenziale, esce rinforzata la raccomandazione circa un loro utilizzo razionale – come peraltro sottolineato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) – secondo la disciplina vigente.
Ricordiamo, sul punto, che sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), ai sensi dell’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le “mascherine chirurgiche”. Pertanto, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
Tale uso non è, invece, necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
Nella declinazione delle misure del Protocollo, resta inteso che, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda, si adotteranno DPI idonei.
ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE, LAVORO AGILE E DA REMOTO, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In merito alle trasferte nazionali ed internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il Medico competente e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
È stata, quindi, modificata la precedente formulazione, eliminando ogni riferimento al divieto di effettuarne in Italia e all’estero.
SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
Restano vietate le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
È comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.
Evidenziamo che è stata eliminata la previsione che consentiva, in caso di mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante per i ruoli/funzioni di sicurezza, entro i termini previsti, di continuare a svolgere lo specifico ruolo/funzione.
GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19, anche con il coinvolgimento del Medico competente: ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
Il punto in questione reca numerose modifiche, pertanto, per motivi di semplicità, ne riportiamo qui integralmente il testo
“La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della salute (cd. decalogo).
La sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.
La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.
Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.
Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l’adozione di strategie di testing/screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella circolare del Ministero della salute dell’8 gennaio 2021.
Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza della normativa di riferimento. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall’articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.”
Da ultimo, segnaliamo che ANCE Brescia, visto quanto sin qui illustrato, ha già segnalato ad ESEB l’opportunità di verificare se il Protocollo da ultimo intervenuto comporti la necessità di adeguamento delle Linee Guida predisposte dall’Ente nel corso del mese di aprile 2020, in vista dell’allora riapertura delle attività produttive edili.
Vale, al riguardo, la riserva circa le indicazioni che ESEB diramerà nei prossimi giorni.
Allegato: Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto
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