INL – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – STIPULA, PROROGA O RINNOVO IN COSTANZA DI UTILIZZO DI AMMORTIZZATORE SOCIALE EMERGENZIALE – POSSIBILITA’ – CONDIZIONI – NOTA 12 MAGGIO 2021, N. 762
L’articolo 19 bis del D.L n. 18/2020, recante “Norma di interpretazione autentica in materia di ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine”, dispone che “Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”.
In pratica, il legislatore ha consentito al datore di lavoro ammesso al trattamento di integrazione salariale di rinnovare o prorogare contratti a termine in deroga alla norma ordinaria, contenuta nell’art. 20, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2015, secondo cui è vietata la stipula di contratti a tempo determinato nelle “unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato”.
Pertanto, in virtù del citato art. 19-bis, l’eventuale stipula di un contratto a termine da parte di un’impresa che sta usufruendo di un ammortizzatore sociale non comporterà l’ordinario effetto di trasformazione di quel contratto in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
L’Ispettorato, con la nota qui in commento, ha, quindi, interpretato la disposizione da ultimo citata quale norma interpretativa delle previsioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale.
In sostanza, ad avviso dell’Ispettorato, l’inciso “nei termini ivi indicati” contenuto nell’articolo 19 bis, è dunque da interpretare in senso “dinamico”, facendo riferimento alla platea dei lavoratori attualmente destinataria degli strumenti di integrazione salariale emergenziali, ossia ai “lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In conclusione, l’Ispettorato ritiene, quindi, possibile rinnovare o prorogare contratti a termine anche per i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, laddove gli stessi siano in forza alla data del 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del più volte citato art. 19-bis.
Allegato: inl_nota_762_12_05_2021
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