EMERGENZA COVID-19 – CONSIGLIO DEI MINISTRI – MODIFICHE ALLA VALIDITÀ DEL GREEN PASS – ISTITUZIONE GREEN PASS RAFFORZATO – DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 172
Facciamo seguito a quanto anticipato nella precedente comunicazione in materia (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 47/2021 del 27/11/2021), per informare che il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 26 novembre 2021, il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.
La norma, che è entrata in vigore il 27 novembre 2021, per quanto di interesse, prevede le seguenti novità in materia di lavoro:
Riduzione validità green pass rilasciato a seguito di vaccinazione o guarigione
A decorrere dal 15 dicembre 2021, sarà ridotta a nove mesi la durata della certificazione verde Covid-19 (Green pass) rilasciata:- a seguito di vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;- a coloro che sono stati identificati come casi accertati positivi al SARS-CoV-2 oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, nonché a seguito del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Sempre di nove mesi sarà la validità della certificazione rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, a far data dalla medesima somministrazione. Resta invariata la durata delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate a seguito di tampone molecolare (72 ore) o antigenico (48 ore) ovvero a seguito di avvenuta guarigione senza precedente vaccinazione (6 mesi).
Obbligo vaccinale per i lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie
L’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 previsto dall’articolo 4 bis del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 per i lavoratori, anche esterni, che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 37/2021 del 18/09/2021) comprende il ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute.
È stato inoltre stabilito che il suddetto adempimento dell’obbligo vaccinale è esteso anche alle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità
Peraltro, è stato soppresso il termine finale di validità della previsione normativa, inizialmente fissato nella data del 31 dicembre 2021. Pertanto, l’obbligo vaccinale permane oltre tale data.
Inoltre, fermo restando il dovere per i responsabili delle suddette strutture e per i datori di lavoro titolari di contratti esterni di assicurare il rispetto dell’obbligo vaccinale da parte dei lavoratori interessati, per le modalità di verifica di tale adempimento è stato abrogato il riferimento a un apposito DPCM (mai emanato, nonostante le reiterate segnalazioni dell’Ance).
Viene ora specificato che i responsabili delle strutture e i datori di lavoro predetti possono verificare l’adempimento dell’obbligo vaccinale acquisendo le informazioni necessarie secondo le modalità definite con il DPCM 17 giugno 2021 (modificato da ultimo dal DPCM 12 ottobre 2021).
Si segnala, infine, che, a quanto sembra risultare dal tenore letterale della relativa disposizione, non è stato, invece, ricompreso nell’obbligo vaccinale il personale che svolge attività lavorativa con contratti esterni nelle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’art. 8-ter del d.lgs. n. 502/1992, ossia:
- strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti;
- strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;
- strutture sanitarie e sociosanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo o diurno;
- studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente;
- strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi;
- strutture per l’erogazione di cure domiciliari.
Infatti, l’art. 2 del D.L. in esame, nell’estendere l’obbligo vaccinale anche al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle suddette strutture, esclude espressamente “quello che svolge attività lavorativa con contratti esterni”.
Per quanto non illustrato nella presente comunicazione, si rimanda al provvedimento in argomento, di seguito allegato.
Allegato: D_L_26_11_2021_n_172
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