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17.06.2021 - ambiente

DL SEMPLIFICAZIONI – PROCEDURE AMBIENTALI E BONIFICHE

Dopo l’approvazione in Consiglio dei ministri dello scorso 28 maggio, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31 maggio 2021 il Decreto Legge n. 77/2021 (cd. Decreto Semplificazioni), recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” .

Il provvedimento, in vigore da oggi 1 giugno, introduce importanti semplificazioni per la conclusione dei procedimenti amministrativi in genere, nonché in materia di VIA e VAS e bonifiche.

Di seguito delle prime indicazioni sulle disposizioni del decreto legge di maggiore interesse per l’ambiente.

Procedure ambientali e bonifiche

Per quanto riguarda le procedure ambientali, viene creata una corsia preferenziale con una Commissione ad hoc per accelerare e semplificare la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti che rientrano nel PNRR, nonché per quelli attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) (art. 17).

Nella logica di facilitare la realizzazione delle opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono previste apposite semplificazioni anche per il procedimento di bonifica, a tale interventi infatti è possibile applicare la procedura semplificata di cui all’art. 242 ter del D.Lgs. 152/2006 (art. 37).

Viene, inoltre, inserita nel procedimento ordinario per la bonifica dei siti contaminati (art. 242 D.Lgs. 152/2006) la possibilità di procedere con le cd. bonifiche a stralcio, qualora gli obiettivi individuati per il suolo, sottosuolo e materiali di riporto siano raggiunti anticipatamente rispetto a quelli previsti per la falda. Tale previsione era prima riservata esclusivamente alle bonifiche relative ai Siti di interesse nazionale.

Procedure amministrative

Dal contenuto positivo anche le disposizioni previste nell’ambito dei procedimenti amministrativi in quanto finalizzate a restituire maggiore certezza (art. 61 , 62, 63 del Decreto). Tra queste: il rafforzamento dei poteri sostitutivi per la conclusione dei procedimenti con la previsione anche di un’unità organizzativa e l’esercizio d’ufficio (in precedenza solo su richiesta dell’interessato) del potere sostitutivo; l’attestazione della formazione del silenzio su richiesta dell’interessato e, se entro 10 giorni l’amministrazione non risponde, la possibilità di sostituire l’attestazione con una dichiarazione da parte del privato; riduzione da 18 mesi a 12 mesi del temine del potere di annullamento degli atti da parte della pubblica amministrazione. Prorogata, infine, al 30 giugno 2023 la conferenza di servizi accelerata prevista dall’articolo 13 del DL 76/2020 (art. 51, comma 1 lettera g).

 

 


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