DELIBERA ANAC – PER L’AUTORITÀ ANTICORRUZIONE È POSSIBILE OMETTERE L’INDICAZIONE DEI COSTI DELLA MANODOPERA E DEGLI ONERI AZIENDALI NEGLI AFFIDAMENTI DIRETTI FINO A 150.000 EURO
L’ANAC con la delibera 10 febbraio 2021, n. 123 risponde ad all’istanza di parere per la soluzione delle controversie relativa alla “Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, mediante RDO telematica tramite piattaforma MEPA di CONSIP per l’affidamento del servizio di pulizia dei locali comunali”.
Nella delibera l’ANAC precisa che l’eccezione all’obbligo di indicazione in sede di offerta dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti trova applicazione alle procedure di gara di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.
Pertanto, nei casi previsti dall’articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti in cui è precisato che “Nell’offerta economica l’operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”, non dovranno essere indicati in sede di offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali in caso di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro.
In allegato:
Delibera_10_02_2021_123_Anac_parere_prec
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