CASSA EDILE – ACCANTONAMENTI E CONTRIBUTI – PAGAMENTO DIRETTO DEI RELATIVI IMPORTI AI LAVORATORI – ESTINZIONE DELL’OBBLIGO CONTRIBUTIVO VERSO CASSA EDILE – ESCLUSIONE – TRIBUNALE SIENA, 3 NOVEMBRE 2921, N. 239
Un’impresa ha presentato opposizione contro un decreto ingiuntivo promosso da una Cassa Edile, eccependo, quale unico motivo, l’estinzione dell’obbligazione a seguito dell’avvenuto pagamento diretto ai lavoratori delle somme richieste dalla medesima Cassa.
Il Tribunale di Siena, con sentenza 3 novembre u.s., n. 239, ha ritenuto infondata l’eccezione sia sotto il profilo probatorio sia sotto quello sostanziale.
Sotto il primo profilo, infatti, il giudicante ha ritenuto non idonea la prova testimoniale fornita dalla ricorrente per dimostrare l’effettuazione del citato pagamento, in quanto, trattandosi di somme connesse alla retribuzione, lo stesso avrebbe dovuto essere effettuato con modalità tracciabili.
In aggiunta a ciò, il Tribunale ha espressamente statuito che, comunque, anche un eventuale pagamento delle somme in questione, per quanto indimostrato, non avrebbe liberato l’impresa opponente dai suoi obblighi verso la Cassa.
Sotto questo aspetto, in effetti, la sentenza, con motivazione dettagliata e ricca di riferimenti a precedenti giurisprudenziali, si sofferma ad analizzare e distinguere la situazione connessa ai versamenti per contributi e quote di adesione contrattuale da quella relativa all’accantonamento delle somme per ferie e gratifica natalizia.
Per quanto concerne la prima, il Tribunale ha riconosciuto come i versamenti di cui trattasi siano destinati a finanziare erogazione di prestazioni previdenziali-assistenziali: il pagamento diretto di tali importi ai lavoratori non è, quindi, suscettibile di produrre alcun effetto.
Per quanto attiene alla seconda, invece, la sentenza, riprendendo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, conferma come solo l’eventuale revoca, da parte dell’imprenditore edile-delegante, dell’iscrizione alla Cassa (atto assente nel caso sottoposto all’attenzione del Giudice), libera quest’ultima, nella sua qualità di delegata, dall’obbligazione debitoria verso i lavoratori-delegatari.
Va, infine, sottolineato come la decisione in commento abbia riconosciuto in capo all’impresa ricorrente la temerarietà della lite instaurata, condannandola, di conseguenza, al risarcimento danni in favore della Cassa, consistenti nelle spese da questa sostenute per la difesa in giudizio, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia fino al saldo effettivo.
Allegato:
tribunale siena 3_11_2021_239
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