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10.12.2021 - lavori pubblici

CARO MATERIALI CANTIERI PUBBLICI – MODALITA’ DI CALCOLO DELLA COMPENSAZIONE PER I RINCARI DEI MATERIALI DEL PRIMO SEMESTRE 2021

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni reperibili sul sito di Ance Brescia in tema di adeguamento dei prezzi dei materiali impiegati nei cantieri pubblici nel primo semestre 2021, per ricordare le modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali ai sensi dell’art. 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Sul sito del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, è stata pubblicata lo scorso 25 novembre 2021 la Circolare ministeriale finalizzata a fornire indicazioni sulle modalità operative per il calcolo e il pagamento delle compensazioni dovute ai sensi dell’articolo 1-septies del DL 73/2021 – cd. “Sostegni-bis” – e del DM 11 novembre 2021, contenente, appunto, le variazioni percentuali dei prezzi registrate nel primo semestre 2021.

La circolare è stata fortemente caldeggiata da Ance, al fine di dare risposta alle criticità più rilevanti della normativa, garantendo omogeneità applicativa da parte delle stazioni appaltanti ed evitando il rischio di contenziosi scaturenti da comportamenti eterogenei e da prassi applicative non uniformi.

La circolare ricorda, anzitutto, che gli operatori economici sono tenuti a presentare l’istanza di compensazione alle stazioni appaltanti entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021, contente le variazioni eccezionali registrate nel primo semestre 2021. Le imprese hanno pertanto provveduto a presentare le proprie istanze entro l’8 dicembre scorso.

Cosa devono fare ora le amministrazioni?

Riepiloghiamo i passaggi del provvedimento ministeriale.

Il Direttore dei lavori, ricevute le istanze di compensazione, dovrà, anzitutto, determinare le quantità dei materiali utilizzati dall’impresa nel primo semestre 2021. Ove i materiali risultino inseriti in contabilità come tali (allibrati nel libretto misure o riportati nel registro contabilità), il DL individuerà le quantità riscontrando:

– per le opere a misura, le quantità contabilizzate

– per le opere a corpo, le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che

contengono il singolo materiale, sulla base delle previsioni progettuali.

Ove il materiale risulti ricompreso all’interno di una lavorazione più ampia, il DL dovrà ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità. In mancanza di tali analisi, potrà procedere sulla base di analisi desunte da “prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto”.

Quest’ultima precisazione risulta particolarmente importante, in quanto è prassi frequente che i singoli materiali non siano presenti in contabilità come tali, ma siano inseriti all’interno di lavorazioni più complesse. In tali casi, ove le Amministrazioni non dispongano di proprie analisi, ricostruirne l’incidenza potrebbe risultare complesso ed impegnativo, con conseguenti ripercussioni sulla tempistica dei riconoscimenti da pagare alle imprese.

La possibilità prevista dalla circolare ha, quindi, lo scopo di ovviare proprio a tale criticità.

Il provvedimento indica genericamente, quale parametro di riferimento da cui

desumere le analisi, i “prezzari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto”. Tale dizione letterale non sembrerebbe consentire un mero rinvio ai prezzari regionali dei lavori pubblici, a meno che non comprendano specifiche appendici per il settore cui l’appalto è riconducibile.

 

Ciò considerato, si potrebbe ritenere che nulla vieti ad una Amministrazione di utilizzare prezzari più attinenti all’oggetto dell’appalto, di rilievo nazionale. Questi potrebbero essere, ad esempio:

  • il prezzario Anas, per i lavori stradali;
  • il prezzario RFI, per i lavori ferroviari;
  • il prezzario DEI, per i la vori

 

Una volta determinate le quantità dei materiali effettivamente contabilizzati nel semestre, la circolare prevede che il direttore dei lavori debba quantificare le compensazioni – secondo le modalità indicate di seguito – applicando gli incrementi registrati in decreto al prezzo medio vigente al momento dell’offerta.

 

I conteggi andranno, poi, trasmessi per la relativa convalida al RUP.

 

Quest’ultimo dovrà, altresì, verificare la disponibilità di somme nel quadro economico dell’intervento o richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diventeranno tali, secondo quanto previsto dall’articolo 1-septies, e procedere poi al relativo pagamento.

 

La circolare precisa che le attività sopra descritte (quantificazione compensazioni, convalida conteggi, verifica risorse disponibili, pagamento) dovranno avvenire in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal DM 371 del 30 settembre scorso, che – come noto – disciplina le modalità di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS, ove l’Amministrazione non disponga di risorse proprie.

 

Si ricorda, che la stazione appaltante dispone di 60 giorni per la presentazione delle domande di accesso al Fondo, che decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta del DM 11 novembre 2021 (23 novembre 2021) con scadenza, quindi, il 22 gennaio 2022.

 

Ciò considerato, almeno nei casi in cui la stazione appaltante disponga di risorse proprie, può ritenersi che il pagamento dovrà avvenire entro il termine massimo del 22 gennaio p.v., data di scadenza per la presentazione delle domande di accesso al Fondo.

 

Nel caso in cui, invece, l’Amministrazione abbia necessità di ottenere le risorse del Fondo, occorrerà necessariamente attendere il trasferimento delle risorse che saranno

assegnate.

 

Ma come si calcola la compensazione?

La circolare precisa che la compensazione va determinata nel seguente modo:

 

  • la variazione percentuale prevista in decreto per il materiale di interesse, depurata dell’alea posta dalla norma a carico dell’appaltatore (8% in caso di offerte presentate nel 2020 e 10% complessivo, in caso di offerte ante 2020) è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale nell’anno solare di presentazione dell’offerta;

 

  • la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto che ha accertato la variazione (primo semestre 2021).

 

La circolare precisa che sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta. Il riferimento “all’anno solare” non appare pienamente coerente con la disciplina compensativa dell’articolo 1-septies, che si riferisce al primo semestre 2021.

 

Pertanto, l’indicazione è interpretabile nel senso che, in caso di offerte presentate nel primo semestre 2021, non potrà trovare applicazione il meccanismo compensativo in esame, anche in presenza di lavori eseguiti e contabilizzati nel medesimo periodo.

 

Per tali offerte, quindi, sarà necessario attendere l’approvazione della norma – inserita nella legge finanziaria, attualmente in corso di approvazione – che estende anche al secondo semestre 2021 la speciale disciplina compensativa prevista per il primo semestre.

 

La circolare precisa, inoltre, che, per i lavori contabilizzati in un tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto, la variazione di prezzo indicata in decreto sarà applicata per intero. Ciò sembra significare che, anche nel caso di lavori infrasemestrali, la compensazione andrà conteggiata applicando pienamente la percentuale di variazione indicata in decreto, senza riduzioni proporzionali.

 

La compensazione, inoltre, non è soggetta a ribasso d’asta ed è al netto di eventuali compensazioni precedentemente accordate.

 

Esempi applicativi di calcolo della compensazione

La circola descrive due esempi di calcolo della compensazione, uno con riferimento ad una offerta presentata nel 2020 e un altro con offerta antecedente.

 

1) LAVORO DI EDILIZIA CIVILE CON OFFERTA PRESENTATA NEL 2020

–  1° semestre 2021: contabilizzazione a misura di strutture in conglomerato armato

 

– dal registro di contabilità emerge l’utilizzo di barre ad aderenza migliorata FE B 44 K pari alla quantità Q espressa in Kg

– a detta lavorazione corrisponde il materiale riportato in decreto alla voce “Ferro-acciaio tondo per cemento armato”, con variazione 43,80% nel primo semestre 2021 sul prezzo medio 2020 (0,59 euro/Kg)

 

– si considera la variazione 43,80% e la si depura dell’alea dell’8% = 35,80%

 

– tale variazione è applicata al prezzo medio dell’anno 2020

35,80% x 0,59 (euro/Kg) = 0,2112 (euro/Kg)

 

– la variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in Kg

 

– Calcolo compensazione: C (euro) = 0,2112 (euro/Kg) x Q (kg)

 

2) LAVORO DI EDILIZIA CIVILE CON OFFERTA PRESENTATA NEL 2017

– 1° semestre 2021: contabilizzazione a misura di strutture in conglomerato armato

– dal registro di contabilità emerge l’utilizzo di barre ad aderenza migliorata FE B 44 K pari alla quantità Q espressa in Kg

– a detta lavorazione corrisponde il materiale riportato in decreto alla voce “Ferro- acciaio tondo per cemento armato”, con variazione 63,78% nel primo semestre 2021 sul prezzo medio 2017 (0,52 euro/Kg)

– si considera la variazione 63,78% e la si depura dell’alea dell’10% = 53,78%

– tale variazione è applicata al prezzo medio dell’anno 2017
53,78% x 0,52 (euro/Kg) = 0,2796 (euro/Kg)

– la variazione di prezzo unitario è applicata alla quantità Q espressa in Kg

– calcolo compensazione C (euro) = 0,2796 (euro/Kg) x Q (kg)

 

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per i chiarimenti necessari.

 

 


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