BONUS FISCALI – VISTO DI CONFORMITÀ E ASSEVERAZIONE DELLA CONGRUITÀ DEI COSTI – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Il “Decreto Antifrode” (DL 157/2021), emanato dal Governo per effettuare controlli più stringenti a seguito delle irregolarità riscontrate nell’utilizzo dei bonus fiscali, ha introdotto anche per le agevolazioni diverse dal Superbonus 110% l’obbligo di apposizione del visto di conformità e della redazione dell’asseverazione della congruità delle spese.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso la pubblicazione di alcune FAQ sul Dl n. 157/2021, ha chiarito che il nuovo adempimento si applica alle comunicazioni per l’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o dello sconto in fattura trasmesse a partire dal 12 novembre, data di entrata in vigore del Decreto Legge.
Le nuove procedure, inoltre, non si applicano nemmeno a coloro che hanno pagato le fatture del fornitore in data 11 novembre 2021, e che al 12 novembre 2021 non ha ancora provveduto all’invio della comunicazione telematica per l’opzione.
Per l’individuazione dei valori massimi di alcuni beni ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal decreto del ministero dello Sviluppo economico del 6 agosto 2020 (DEI e Regionali), in attesa del successivo decreto del ministero della Transizione ecologica che individuerà tali parametri.
L’asseverazione prevista per gli interventi oggetto dei bonus diversi dal 110% deve attestare la congruità delle spese, fermo restando, in linea generale, il rispetto dei requisiti e degli adempimenti richiesti per ciascuna agevolazione e potrà essere effettuata dai medesimi tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni per gli interventi ammessi al Superbonus.
Infine, è stato chiarito che l’apposizione del visto di conformità verrà richiesta anche nel caso in cui il contribuente, anziché optare per la cessione del credito o dello sconto in fattura, intenda utilizzare la detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
Tale obbligo non opererà solamente se la dichiarazione dei redditi verrà presentata nella forma della “dichiarazione precompilata” ovvero tramite il sostituto di imposta che presterà l’assistenza fiscale.
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