SUPERBONUS – SPESE PROFESSIONALI RESE DAI DIPENDENTI DEGLI IACP
Per gli interventi edilizi realizzati dagli IACP ammesso il Superbonus al 110% sulle spese relative alle prestazioni professionali eseguite da propri dipendenti, a condizione che tali costi siano documentati nella contabilità dell’Ente.
Rientrano nel “110%” anche le spese relative ai bandi ed a quanto necessario all’espletamento delle gare d’appalto gestite dallo IACP, in qualità di Stazione appaltante.
Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.795 del 30 novembre 2021, in relazione all’applicabilità del Superbonus nell’ipotesi di interventi eseguiti dagli istituti autonomi case popolari – IACP, comunque denominati, su immobili in proprietà, ovvero in gestione per conto dei Comuni, e destinati ad edilizia residenziale pubblica (cfr. art.119, co.9, lett.c, del D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 77/2020).
Nel caso di specie l’istante, in qualità di Ente gestore di immobili in edilizia residenziale pubblica (ex IACP) chiede se siano agevolabili con il Superbonus le diverse tipologie di spese sostenute, sia per le prestazioni professionali (anche dei propri dipendenti), sia per l’attività di Stazione appaltante collegata all’esecuzione degli interventi, che l’Ente svolge ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria conferma che sono agevolabili con il “110%” anche le spese professionali (ad es., per progettazione, perizie e sopralluoghi), nonché gli altri costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (C.M. 24/E e 30/E/2020).
Ciò premesso, la Riposta 795/E/2021 chiarisce che per l’ex-IACP possono accedere al Superbonus le spese relative a:
prestazioni professionali, anche se eseguite dai dipendenti dell’Ente, aventi ad oggetto la progettazione, verifica e validazione dei progetti, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza ed il collaudo dei lavori.
In particolare, le prestazioni effettuate dai dipendenti dello IACP sono ammesse al beneficio, a condizione che i relativi costi siano documentati separatamente, anche nella contabilità interna dell’Ente;
pubblicazione dei bandi, espletamento della gara di appalto, ed alle ulteriori formalità necessarie, correlate alle funzioni di Stazione appaltante svolte dall’ex-IACP, in base alla disciplina del D.Lgs. 50/2016.
Anche tali spese, infatti, sono necessariamente correlate con gli interventi, in quanto obbligatorie e preliminari rispetto alla realizzazione degli stessi.
Si ricorda che, per tale fattispecie, il beneficio fiscale spetta per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023, ovvero il 31 dicembre 2023, se al 30 giugno 2023 è concluso almeno il 60% dei lavori (cfr. art.119, co.3-bis ed 8-bis, del D.L. 34/2020).
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