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30.09.2021 - tributi

ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE CARTELLE FINO A 5.000 EURO

(C.M. 11/E/2021)

L’Agenzia delle Entrate fornisce le indicazioni operative per usufruire dell’annullamento automatico dei debiti di importo residuo, al 23 marzo 2021, fino a 5.000 euro, risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

Con la Circolare n.11/E del 22 settembre 2021, infatti, viene dettagliato l’ambito applicativo di questa misura di favore, stabilita dall’art.4, co.4-6, del D.L. 41/2021, convertito, con modificazioni, nella legge 69/2021 (cd. D.L. Sostegni).

Al riguardo, la C.M. 11/E/2021 si aggiunge al Decreto 14 luglio 2021 del Ministero dell’Economia e finanze, che ha definito gli adempimenti previsti per gli enti creditori e per l’agente della riscossione.

L’annullamento automatico riguarda i debiti relativi a cartelle di pagamento di importo residuo, alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni (23 marzo 2021), fino a 5.000 euro, ivi compreso il capitale, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni[1], risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

L’annullamento riguarda anche le cartelle esattoriali che accedono alla cd. “rottamazione-ter” ed al “saldo e stralcio”.

Il beneficio è riservato ai soggetti (persone fisiche e non) con reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nel periodo d’imposta 2019, fino a 30.000 euro.

In particolare, ai fini della verifica di tale limite reddituale, l’Agenzia delle Entrate specifica che occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, alle Certificazioni uniche 2020 e alle dichiarazioni 730 e Redditi PF2020 presenti nella banca dati dell’Agenzia delle Entrate al 14 luglio 2021 (data di entrata in vigore del D.M. attuativo del MEF);
  • per i soggetti diversi dalle persone fisiche, si fa invece riferimento ai modelli dichiarativi Redditi Società di capitali, Società di persone, Enti non commerciali, riferiti ad un periodo d’imposta che ricomprende la data del 31 dicembre 2019.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha attivato un servizio specifico su proprio sito internet, mediante il quale è possibile verificare se il proprio debito può essere oggetto di annullamento automatico.

Note:

[1] Restano, invece, esclusi dal computo dei 5.000 euro gli aggi di riscossione, gli interessi di mora e le eventuali spese di procedura.

 


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