SUPERBONUS – LE RISPOSTE DELL’AGENZIA SU CONDOMINIO MINIMO, LIMITI DI SPESA E INTERVENTI COLLEGATI
Ammessi al Superbonus gli interventi “collegati” a quelli agevolati con il Superbonus se c’è l’attestazione del tecnico che rileva il collegamento con la realizzazione degli interventi principali. Se gli interventi condominiali riguardano un condominio minimo le fatture vanno intestate al condòmino che effettua i relativi adempimenti. In caso di pluralità di interventi, il limite di spesa agevolato deriva dalla somma dei limiti di spesa riferiti ai singoli interventi, facendo attenzione a quei lavori per cui la norma indica solo il limite di detrazione.
Con la Risposta 809 del 14 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate affronta alcune questioni legate all’utilizzo del Superbonus, fornendo ulteriori precisazioni.
In caso di condominio minimo, quando non è richiesta la nomina di un amministratore e il condominio non ha il codice fiscale, le spese agevolate con il Superbonus possono essere fatturate al condòmino (o ai condòmini) che ha (o hanno) effettuato i relativi adempimenti. La detrazione spetta anche al condòmino che non è intestatario della fattura purché abbia sostenuto le spese e dal documento di spesa risultino il suo nominativo e la percentuale di sua spettanza. L’Agenzia ribadisce, in sostanza, quanto già chiarito in tema di condominio minimo laddove sulle parti comuni vengano effettuati interventi di risparmio energetico o di messa in sicurezza sismica agevolati con le detrazioni “ordinarie”.
Nella risposta in commento viene, inoltre ricordato, che il limite di spesa agevolato con il Superbonus, nel caso di pluralità di interventi, deriva dalla somma dei limiti di spesa riferiti a ciascun intervento. A tal riguardo viene nuovamente precisato che per gli interventi di efficienza energetica (previsti dall’art. 14 del DL 63/2013) “trainati” dall’isolamento termico dell’involucro o dalla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, la normativa prevede dei limiti massimi di detrazione e non già di spesa.
In questi casi, quindi, per desumere i massimali di spesa è sufficiente rapportare la detrazione massima riconosciuta all’aliquota di detrazione, espressa in termini assoluti (nel caso del 110% è 1.1)
L’esempio, nel caso di specie, è quello della sostituzione dell’impianto di riscaldamento con un generatore di calore alimentato da biomasse combustibili, che prevede un ammontare massimo di detrazione di 30.000 euro, a cui corrisponde un limite massimo di spesa di 27.273 euro (30.000/1,1).
La risposta affronta anche il tema degli interventi “collegati” ovvero di quegli interventi che non sono espressamente ammessi a fruire del Superbonus ma che vi rientrano, in quanto strettamente connessi alla realizzazione dei primi, nel caso di specie, l’installazione delle grate.
Sul punto l’Agenzia ribadisce che il collegamento con i lavori agevolati deve essere attestato da un tecnico abilitato. Laddove così fosse, anche per tali spese è riconosciuta la detrazione massima del 110%.
In caso contrario, il contribuente dovrà valutare le eventuali possibilità di accedere a bonus alternativi. Nel caso di specie, il contribuente potrà fruire della detrazione per il recupero edilizio (Art. 16-bis comma 1 lettera f) del d.P.R. n. 917 del 1986) concessa anche per gli interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi. Le spese relative a questi ultimi interventi, però, potranno solo essere detratte in dichiarazione dei redditi, senza la possibilità di avvalersi di cessione o sconto.
Questo perché l’art. 121 del DL 34/2020 prevede la possibilità usufruire delle due opzioni alternative, di cessione o sconto, solo per gli interventi di recupero di cui alle lettere a) e b) del medesimo art.16-bis (interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle parti comuni condominiali e quelli di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità).
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