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23.04.2021 - lavori pubblici

ANCHE LE DICHIARAZIONI FUORVIANTI INCIDONO SULLA VALUTAZIONE DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE DALLE GARE IN VIOLAZIONE DELLA LETTERA C (ORA C-BIS) DEL COMMA 5 DELL’ART. 80 DEL D. LGS. 50/2016

(Consiglio di Stato sez. VI 8/4/2021 n. 2861)

La falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo. Alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico. La lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.

L’art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 distingue, quindi, tra:

– dichiarazioni omesse, rilevanti in quanto abbiano inciso, in concreto, sulla correttezza del procedimento decisionale;

– fuorvianti, rilevanti nella loro attitudine decettiva, di influenza indebita;

– e propriamente false rilevanti, per contro, in quanto tali.

Pertanto, allorché sia stato dichiarato che il certificato di ultimazione lavori sia stato emesso ad una certa data, senza precisare che esso si riferiva in realtà ad uno solo dei lotti posti in gara, tale dichiarazione fuorviante incide in modo diretto sulla valutazione operata dalla commissione di gara chiamata a dare la propria valutazione differenziata per epoca di ultimazione dei lavori: in questa situazione risulta evidente, pertanto, la portata decettiva del comportamento omissivo posto in essere dall’aggiudicataria e ciò è sufficiente per ritenere integrato dall’art. 80, comma 5, lett. c-bis, d.lgs. n. 50/2016.

 

In allegato:

Consiglio di Stato sez. VI 8 04 2021 n. 2861

 

 

 

 

 


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