Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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26.03.2021 - lavoro

AGENZIA ENTRATE – CERTIFICAZIONE UNICA – SEZIONE “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” – INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE CASELLE 478, 479, 480

Il comma 1 del Decreto-legge n. 34/2020 ha introdotto, quale clausola di salvaguardia a favore dei percettori di reddito da lavoro dipendente, la previsione secondo la quale il credito di 80 euro di cui all’articolo 13, comma 1-bis, del TUIR, e il trattamento integrativo di 100 euro, di cui all’art. 1 della Legge n. 21/2020, spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai lavoratori dipendenti in possesso dei requisiti individuati dalle disposizioni sopra citate, andavano riconosciuti anche qualora l’interessato fosse risultato incapiente, nel periodo di imposta 2020, per effetto del minor reddito di lavoro subordinato percepito a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da CoViD19.

In sostanza, il datore di lavoro doveva riconoscere, nel citato periodo di imposta, i predetti benefici fiscali assumendo, in luogo degli importi dei trattamenti di integrazione salariale o di quelli, comunque, sostitutivi del reddito da lavoro dipendente, la retribuzione contrattuale che sarebbe spettata al lavoratore se avesse normalmente lavorato.

Segnaliamo alle Imprese associate che l’Agenzia delle Entrate, con una serie di FAQ apparsa sul suo sito internet istituzionale solo in data 24 marzo u.s., ha dato indicazioni circa la compilazione della sezione “Clausola di salvaguardia” della Certificazione Unica dei lavoratori potenzialmente interessati dalla clausola stessa.

In particolare, dalle indicazioni da ultimo diramate, emerge come la casella 478 (“Sostegno reddito”) va “preferibilmente” barrata anche se non più nei casi in cui il reddito percepito dal lavoratore, beneficiario degli ammortizzatori sociali o di altre misure connesse alla già citata emergenza, è comunque superiore ai limiti di reddito previsti per il riconoscimento del Bonus IRPEF e/o del successivo trattamento integrativo. In altre parole, la casella di cui trattasi può essere compilata anche nel caso in cui non sia stata applicata la più volte richiamata clausola di salvaguardia.

Inoltre, l’Agenzia specifica che la casella 479 (“Reddito percepito”) deve essere compilata dal datore anche in caso di pagamento diretto da parte degli Enti delle erogazioni degli ammortizzatori per CoViD19.

In tale ipotesi, peraltro, il datore dovrà indicare esclusivamente quanto dallo stesso corrisposto al dipendente a titolo di reddito da lavoro.

Da ultimo, in riferimento alla compilazione della casella 480 (“Reddito contrattuale”), l’Agenzia precisa che, in caso di pagamento diretto dei trattamenti CoViD19 da parte dell’INPS, il datore dovrà riportare l’importo teorico che sarebbe spettato al dipendente in assenza di ricorso agli ammortizzatori o alle altre misure connesse all’emergenza epidemiologica, e, quindi, in presenza di una normale prestazione lavorativa. L’Agenzia specifica che alla retribuzione contrattuale così esposta non va aggiunto quanto erogato dall’INPS o da altri Enti.

 

 

 


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