AFFIDAMENTI IN-HOUSE – EMESSE DA ANAC LE LINEE GUIDA IN ATTESA DEL PARERE DEFINITIVO DEL CONSIGLIO DI STATO
ANAC, nella seduta del consiglio dell’8 settembre, ha approvato la proposta di nuove Linee guida recanti “Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell’articolo 192, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.”.
L’art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 prevede che, ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta.
La disposizione prevede, dunque, un onere motivazionale aggravato in capo alla stazione appaltante, che presuppone lo svolgimento di un’indagine comparativa volta a dimostrare la convenienza economica e sociale dell’affidamento in house rispetto al ricorso al mercato.
Il documento fa seguito alla consultazione on-line avviata da Anac il 12 febbraio 2021. Le nuove linee guida diventeranno operative dopo che il Consiglio di Stato, a seguito della richiesta inoltrata con nota del 14 settembre scorso, esprimerà il proprio parere. Alla richiesta Anac ha allegato i risultati della Consultazione e nel dettaglio:
- schema di linee guida
- schema di relazione AIR
- contributi pervenuti
- parere ART
- parere AGCM
- parere Arera
Tra le indicazioni fornite da Anac, viene precisato che prima di ricorrere ad appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire e rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l’in-house, invece della gara mettendo in grado anche cittadini e operatori economici esclusi dall’in-house di verificare e controllare se tali motivazioni esistano veramente, o sono soltanto uno strumento fittizio da parte di amministrazioni pubbliche e società controllate per evitare la gara.
Anac fornisce inoltre con le linee guida indicazioni precise su come andranno rese pubbliche le motivazioni che portano a scegliere l’in-house e ribadisce il principio che senza una motivazione adeguata l’affidamento di appalti e concessioni in-house è da considerarsi illegittimo. L’utilizzo ampio ed eccessivo, finanche indiscriminato, dell’in-house, che porta gli enti locali ad assegnare in affidamento diretto fino al 93% delle assegnazioni, lasciando alle gare per i servizi una quota irrisoria pari a soltanto il 5% del totale, ha spinto Anac a intervenire con le nuove linee guida. Anac infatti evidenzia come l’abuso dell’in-house significa carenza di trasparenza, eccesso di discrezionalità, applicazione del processo senza gara a situazioni opache. Spesso poi le società affidatarie risultano prive di requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa e soprattutto non presentano chiare ragioni di convenienza economica per tale affidamento, mostrando più una volontà di evitare la gara e privilegiare l’assegnazione diretta. Tutto questo senza alcuna preventiva verifica comparativa che spieghi in quale posizione stiano gli affidamenti decisi rispetto al benchmark di settore. Nell’ambito della gestione dei rifiuti, per esempio, gli affidamenti in-house sono quasi il 70% del totale: settanta affidamenti su 105 nel quadriennio 2016-2020.
In sintesi, con le Linee guida, l’ANAC:
– evidenzia che, prima di ricorrere ad assegnazioni di appalti e concessioni in-house, le stazioni appaltanti dovranno fornire e rendere pubbliche con precise motivazioni di convenienza economica e sociale le ragioni che portano a scegliere l’in-house, invece della gara;
– fornisce indicazioni su come va effettuata la valutazione richiesta dall’art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;
– ribadisce che l’omissione degli adempimenti richiesti alla stazione appaltante o l’adozione di una motivazione insufficiente o non adeguata per l’affidamento di appalti e concessioni in-house è valutata ai fini della dichiarazione di illegittimità dell’affidamento diretto, può comportare inoltre la responsabilità amministrativa e contabile del responsabile del procedimento e l’esercizio dei poteri dell’ANAC di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell’art. 211 del Codice dei contratti pubblici.
Lo schema di Linee guida è diviso in 3 sezioni che trattano rispettivamente:
– l’ambito oggettivo dell’art. 192, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, con riferimento ai servizi presenti sul mercato in regime di concorrenza;
– le ragioni del mancato ricorso al mercato;
– le valutazioni rimesse alla stazione appaltante, con riferimento ai criteri ed obiettivi della valutazione, all’accertamento della presenza sul mercato del servizio da affidare, alla valutazione sulla congruità economica dell’offerta della società in house, alla valutazione dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, alle conseguenze dell’omissione o della non corretta valutazione da parte della stazione appaltante.
In allegato lo schema di linee guida affidamenti in-house unitamente alla richiesta di parere al Consiglio di Stato e relativi allegati.
In allegato
Schema-di-Linee-guida-affidamenti-in-house
Contributi pervenuti sulle linee guida affidamenti in house
Richiesta parere al Consiglio di Stato del 14 settembre 2021
Parere ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – 15 marzo 2021 (1)
Relazione A.I.R. Schema di Linee guida affidamenti in house (1)
Parere ART Autorità di Regolazione dei Trasporti
Parere AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
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