TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DELLA TRASFERTA – NUOVA POSIZIONE DELL’ISTITUTO – CIRCOLARE 23 DICEMBRE 2019, N. 158
La previsione del Contratto Collettivo Provinciale per la Provincia di Brescia
L’art. 8 del Contratto collettivo provinciale di Brescia prevede che l’operaio, nel caso in cui sia comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è assunto e situato oltre i 2 Km dal confine del Comune di assunzione, abbia diritto a percepire le diarie di seguito riportate:
Distanza | Diaria |
Fino a 15 km | 10% degli elementi retributivi riportati al punto 3) dell’art. 24 del CCNL |
Da km. 15,01 a km. 35 | 15% degli elementi retributivi riportati al punto 3) dell’art. 24 del CCNL |
Da km. 35,01 a km. 50 | 20% degli elementi retributivi riportati al punto 3) dell’art. 24 del CCNL |
Oltre i km. 50 | 25% degli elementi retributivi riportati al punto 3) dell’art. 24 del CCNL |
La disciplina contrattuale riconosce all’operaio, in aggiunta alle diarie suddette, l’eventuale rimborso delle spese di viaggio direttamente sostenute dal lavoratore. Inoltre, viene previsto che le diarie stesse non siano dovute nel caso in cui:
- il lavoro si svolga nel Comune di residenza del lavoratore o di sua abituale dimora. Ovvero
- quando egli venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti un effettivo vantaggio, da valutare considerando congiuntamente le distanze, le caratteristiche della viabilità e la possibilità per il dipendente di usufruire dei servizi pubblici.
La definizione di trasferta e quella, diversa, di trasfertismo – Rilevanza ai fini contributivi e fiscali della relativa differenza.
Come detto, il lavoratore dipendente può essere chiamato a svolgere la sua attività in un luogo diverso dalla sua naturale sede di lavoro. In tali casi, si possono configurare le due distinte fattispecie della c.d. “trasferta occasionale”, e la differente ipotesi del c.d. “trasfertismo”, ossia la situazione in cui il lavoratore è tenuto a svolgere la sua prestazione in luoghi sempre variabili e diversi, in un regime di trasferta pressoché strutturale e perenne.
L’esatta configurazione dell’una o dell’altra fattispecie assume rilevante importanza per le diverse ricadute contributive e fiscali delle somme erogate dal datore di lavoro in caso di trasferta rispetto alle conseguenze verso INPS ed Erario nella fattispecie del c.d. trasfertismo.
Risulta, in effetti, evidente come la situazione degli operai edili potrebbe essere fatta rientrare nell’una o nell’altra ipotesi, a seconda di come si interpreta la norma di riferimento che, nel caso specifico, è rappresentata dall’art. 51, commi 5 o 6, del TUIR.
La posizione dell’ANCE
Come certamente si ricorderà, ANCE ha sempre sostenuto che le indennità o le diarie previste per le trasferte dai contratti collettivi provinciali, se erogate nel rispetto dei requisiti posti dagli stessi contratti, sono da assoggettare al trattamento fiscale e contributivo indicato dal quinto comma dell’art. 51, del TUIR.
In altri termini, le suddette diarie concorrono alla formazione del reddito – e sono, pertanto, imponibili – solo per la parte eccedente i 46,48 euro al giorno, se la trasferta si svolge in Italia, e i 77,47 euro, se essa si svolge in territorio straniero.
La (vecchia) posizione dell’INPS
Questa impostazione non è stata pacificamente accolta dall’INPS che, supportato da un orientamento giurisprudenziale, anche di legittimità, ha più volte sostenuto come le diarie in parola siano da assoggettare a contribuzione e tassazione nella misura del 50% dell’importo erogato, in applicazione, quindi, del sesto comma (e non già del quinto) del citato art. 51.
In pratica, secondo tale posizione, le diarie suddette concorrono alla formazione del reddito – e sono, pertanto, imponibili nella predetta misura del 50% del loro ammontare, senza applicazione delle soglie di esenzione sopra richiamate.
La conferma della posizione ANCE: l’intervento del legislatore
A fronte delle incertezze in capo alle imprese derivanti dalla situazione sopra sinteticamente descritta, ANCE si è fatta promotrice di una norma in grado di dirimere l’evidente contrasto interpretativo.
L’attività posta in essere dall’Associazione ha portato all’approvazione, nel 2016, nell’art. 7-quinquies del D.L. n. 193/16, convertito nella L. n. 225/16, di una norma di interpretazione autentica dell’art. 51 sopra più volte richiamato. Con tale norma, aderendo alla posizione datoriale, il legislatore ha individuato gli elementi identificativi della trasferta occasionale rispetto alla diversa e distinta fattispecie del trasfertismo.
Nello specifico, il legislatore ha ricollegato la sussistenza della seconda fattispecie (ossia il trasfertismo), al solo caso in cui si registri la contestuale sussistenza dei tre elementi di seguito riportati:
- mancata indicazione nel contratto /o nella lettera di assunzione della sede di lavoro, intendendosi per tale il luogo di svolgimento dell’attività lavorativa e non quello di assunzione;
- lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
- la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, vale a dire non strettamente legata alla trasferta poiché attribuita senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta.
Pertanto, laddove, nel caso specifico, anche solo uno dei tre elementi non sia riscontrabile, il trattamento corrisposto al lavoratore va inquadrato, dal punto di vista contributivo e fiscale, nell’ambito della trasferta, come richiesto da ANCE.
La conferma della posizione ANCE da parte della giurisprudenza di legittimità
La posizione espressa dall’ANCE è stata avvalorata anche da un’autorevole conferma giurisprudenziale, intervenuta successivamente all’approvazione della norma di interpretazione autentica sopra riferita.
Con sentenza n. 27093 del 24 ottobre 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno, infatti, attribuito al predetto art. 7 quinquies efficacia retroattiva e, nel contempo, hanno riconosciuto che esso attribuisce “…alla norma interpretata un significato non solo compatibile con il suo tenore letterale, ma più aderente alla originaria volontà del legislatore, con la finalità di porre rimedio ad una situazione di oggettiva incertezza del dato normativo, determinata da un persistente contrasto tra la giurisprudenza di legittimità, le Pubbliche amministrazioni del settore e la variegata giurisprudenza di merito”.
In tal modo, soprattutto vista l’autorevolezza della provenienza della pronuncia, resa a Sezioni Unite, dovrebbe mettersi fine all’annosa questione relativa alla gestione, ai fini previdenziali e fiscali, del trattamento economico riconosciuto ai lavoratori inviati in trasferta.
La modifica della posizione dell’INPS
Con circolare 23 dicembre 2019, n. 158, l’Istituto, vista la situazione, come sopra definita, ha preso atto, da un lato, del nuovo contesto normativo e, dall’altro, dell’interpretazione giurisprudenziale di legittimità sopra riferita, ed ha, conseguentemente, diramato chiarimenti alle proprie Sedi territoriali utili ai fini dell’applicazione del corretto regime contributivo.
L’Istituto, dopo aver ricapitolato il nuovo quadro normativo, conferma che, alla luce dei nuovi principi di diritto, la sussistenza della fattispecie “trasfertismo” potrà essere affermata solo se siano presenti i tre elementi sopra richiamati, espressamente individuati dal legislatore.
Per contro, laddove manchi anche uno solo di essi, troverà applicazione il regime contributivo della trasferta, con imponibilità delle diarie corrisposte ai lavoratori, se erogate nel rispetto dei requisiti posti dal Contratto provinciale, solo per la parte eccedente i 46,48 euro al giorno, se la trasferta si svolge in Italia, e i 77,47 euro, se essa si svolge all’estero.
Pertanto, la circolare conclude invitando le predette Sedi ad assumere le nuove indicazioni come criteri per definire, e quindi chiudere, il contenzioso esistente con i datori di lavoro.
Allegato:
INPS – Circolare 158 del 23 dicembre 2019
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