PUBBLICATI IL DPCM 17/05/2020 E L’ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA SULLE NUOVE MISURE IN VIGORE DAL 18 MAGGIO – RIPRESA ATTIVITA’
Sulla Gazzetta ufficiale n. 126 del 17 maggio 2020 – Edizione straordinaria è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” e che consente, tra l’altro:
- la riapertura delle attività produttive in tutto il territorio italiano;
- i viaggi nella propria regione senza necessità di compilare l’autocertificazione;
- i viaggi tra Regioni e fuori dai confini regionali a partire dal 3 giugno con l’obbligo della compilazione dell’autocertificazione.
Così come disposto dall’articolo 11 del provvedimento, le disposizioni del D.P.C.M.. 17/05/2020 (che è costituito da 11 articoli e 17 allegati) si applicano dal 18 maggio 2020, in sostituzione di quelle contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, e sono efficaci fino al 14 giugno 2020.
Inoltre, sempre il 17 maggio u.s., è stata pubblicata sul BUrL l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 che reca “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 14 giugno 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali. L’Ordinanza n. 547 di Regione Lombardia integra le misure approvate dal DPCM del 17 maggio 2020 con validità fino al 31 maggio 2020.
Infatti, le disposizioni regionali, che sostituiscono la precedente Ordinanza n. 546 del 13 maggio 2020, producono i loro effetti dalla data del 18 maggio 2020 e sono efficaci solo fino al 31 maggio 2020, fermo restando che nel frattempo, qualora il monitoraggio quotidiano degli indicatori di andamento dell’epidemia (segnalazione casi sospetti, incidenza dei nuovi casi, ricoveri) evidenziasse un rallentamento della riduzione citata in premessa, nonché a fronte di insorgenza di cluster territoriali, saranno tempestivamente riconsiderate le disposizioni dell’ Ordinanza regionale medesima..
Per quanto concerne il D.P.C.M. 17 maggio 2020, si illustrano brevemente le informazioni di interesse della categoria.
Rispetto dei Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
Si segnala, in particolare, la previsione di cui all’art. 2 che ribadisce la necessità che tutte le attività produttive industriali e commerciali, sull’intero territorio nazionale, rispettino i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali (allegato 12), nonché, per l’ambito di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali (allegato 13).
Spostamenti, ingressi, transiti temporanei
Per quanto riguarda le misure in materia di ingresso in Italia, all’articolo 4 è stato chiarito che le persone che fanno ingresso, anche con mezzo privato e anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata ai sensi del comma 1, lettera b). E’ fatto obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi correlati al COVID-19, tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
A tal fine, è stato previsto che l’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono alla prescrizione della permanenza domiciliare, informando il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche per l’eventuale certificazione ai fini INPS e, in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano:
– a cittadini e ai residenti nell’Unione Europea, negli Stati parte dell’accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro (lett. c);
– a lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (lett. e);
– al personale di imprese aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore (lett. f);
– ai movimenti da e per la Repubblica di San Marino o lo Stato della Città del Vaticano (lett. g).
All’art. 6 sono state fornite ulteriori comunicazioni in merito agli spostamenti da e per l’estero. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Competenze dei Prefetti e compiti
E’ stato confermato, infine, che sarà cura del prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno, assicurare l’esecuzione delle misure del decreto, nonché monitorare l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.
Per quanto concerne l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 si illustrano brevemente le informazioni di interesse della categoria.
L’Ordinanza Regionale n. 547 prevede, fino al 31 maggio, ulteriori prescrizioni e raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui l’obbligo di misurazione della temperatura di tutti i dipendenti e di comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento. Per i soggetti sottoposti a quarantena resta il divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione o dimora fino al momento in cui non viene accertata la guarigione.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail, in modo da assicurare livelli adeguati di protezione per prevenire o ridurre il rischio di contagio. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
Dal 18 maggio è inoltre possibile spostarsi all’interno del territorio regionale e non è più necessaria l’autocertificazione.
Fino al 2 giugno compreso rimangono vietati gli spostamenti verso altre Regioni, se non per esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute. In questi casi occorrerà fornire un’autocertificazione.
L’ordinanza regionale conferma l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive.
Si confermano infine le disposizioni comportamentali e organizzative previste dalla Ordinanza regionale n. 539 e 541 per le attività economiche.
Si pubblicano in allegato:
Ordinanza_Regione_Lombardia_547_17_05_2020
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