PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE – INDICAZIONI SPECIFICHE PER LA LETTURA E L’APPLICAZIONE
ANCE, unitamente alle altre parti datoriali, ha sottoscritto, con i sindacati nazionali edili, il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del settore edile”, allegato alla presente.
Il documento, che deriva dal Protocollo di Confindustria e recepisce aspetti sostanziali del Protocollo del MIT, è stato integrato con ulteriori elementi di dettaglio tipici del settore edile, recando gli adempimenti necessari, sia negli uffici che nei cantieri, per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, al fine di prevenire il contagio da Covid-19.
L’intesa ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa.
Le imprese edili adottano il suddetto Protocollo, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all’interno dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, ferme restando le norme previste dai decreti governativi, e applicano le misure di precauzione elencate nel documento, per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro nell’ambito della pandemia da COVID19. Le Parti, peraltro, ritengono che, qualora non sia possibile attuare le prescrizioni contenute nel Protocollo, si dovrà procedere all’attivazione degli gli ammortizzatori sociali.
Di seguito l’analisi punto per punto del Protocollo, con alcune integrazioni aggiuntive, evidenziate in seguito, elaborate a cura degli uffici di ANCE Brescia, che possono essere recepite a completamento dello stesso.
Informazione
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni, che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori, con specifiche modalità per i lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali, attraverso le modalità più idonee ed efficaci.
L’impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).
Le informazioni riguardano, tra l’altro, le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore.
Ad integrazione di quanto finora detto, sono a disposizione i seguenti siti internet, costantemente aggiornati sul tema:
- Formedil – Ente per la Formazione e l’addestramento professionale nell’edilizia
- CNCPT – Commissione Nazionale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro
Modalità di ingresso in azienda
Il Protocollo del 24 marzo stabilisce che al personale deve essere misurata la temperatura prima dell’ingresso in cantiere o negli uffici, con le modalità stabilite dal datore di lavoro.
Precauzioni igieniche
Il Protocollo suggerisce i punti in cui installare dispenser di soluzioni idroalcoliche, in caso di assenza di acqua e sapone in cantiere (es. all’ingresso dei cantieri o in prossimità dell’ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.).
Indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici
È compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:
viene richiesto, per l’accesso di fornitori esterni, di individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;
se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l’eventuale scambio di documentazione (privilegiando lo scambio telematico della documentazione), se necessaria la vicinanza degli operatori;
ove possibile, individuare/installare servizi igienici dedicati per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste; le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto/subappalto/subaffidamento.
Si ricorda l’importanza dell’identificazione di un soggetto in cantiere incaricato del rapporto con gli esterni, il cui contatto cellulare sia noto a chi debba avvicinarsi al cantiere al fine di poter concordare con precisione le modalità di “fornitura” ed evitare, quindi, contatti fisici o ritardi.
Per quanto riguarda lo scambio telematico della documentazione si ricorda che Check, disponibile cliccando al presente link (manuale istruzioni) presenta una funzione apposita per lo scambio documentale e, di conseguenza, costituisce uno strumento gratuito che può agevolare le imprese a questo fine.
Pulizia e sanificazione
Il Protocollo 24 marzo entra nel dettaglio delle operazioni di pulizia e sanificazione che dovranno svolgersi non solo nei luoghi chiusi, ma anche all’interno dei mezzi d’opera e dei mezzi di trasporto aziendali.
Andrà garantita la pulizia delle attrezzature manuali utilizzate dai lavoratori.
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio); L’azienda garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili).
I datori di lavoro, laddove possibile, organizzeranno le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro.
Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali; L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali.
Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.
È necessario indossare guanti monouso sotto i guanti da lavoro. L’utilizzo dei DPI è necessario per tutta durata della giornata lavorativa.
Distanza di sicurezza e dispositivi di protezione individuale
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.
Per quanto riguarda la distanza di sicurezza e l’eventuale utilizzo della mascherina in caso di mancato rispetto della distanza di 1 metro, si riporta di seguito quanto stabilito nel protocollo del 24 marzo: In cantiere è necessario: richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l’attività lavorativa.
Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, occorre esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.
Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto); richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro anche al fine di evitare assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti.
Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, sarà necessario esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un’eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, anche attraverso la turnazione delle pause delle squadre di lavoro.
Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ove nominato, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere; ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso.
Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto.
In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo; in caso di utilizzo di mezzi propri, i lavoratori dovranno limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.
Anche in azienda è necessario controllare e contingentare gli accessi.
In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro come principale misura di contenimento e, laddove non fosse possibile, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
Data la difficoltà di reperire nuove mascherine monouso esistono alcuni metodi per la loro sanificazione. Si riporta un video divulgato da ANSA che può essere utile data l’emergenza: Sanificazione delle mascherine.
Formazione
Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working; il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l’operatore della gru può continuare ad operare come gruista); è stata prevista la sospensione dei termini di scadenza dell’aggiornamento dei patentini contrattuali.
Tipizzazione, relativamente alle attività di cantiere, delle ipotesi di esclusione della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti
In analogia con quanto esplicitato nel Protocollo del MIT sulla tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di Covid-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, è stato previsto anche nel presente Protocollo che a tipizzazione delle ipotesi nello stesso riportate deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.
Le tipizzazioni sono:
- la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
- l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
- laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
- indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Allegato: protocollo di regolamentazione_ cantieri edili _ COVID-19
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