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06.11.2020 - lavori pubblici

PARERE MIT SULL’AVVISO DEI RISULTATI DELLE PROCEDURE DI GARA SOTTO-SOGLIA E RELATIVI OBBLIGHI

Il servizio giuridico del ministero delle Infrastrutture ha fornito un ulteriore chiarimento sempre sui rapporti tra procedure emergenziali (in particolare l’affidamento diretto e le procedure negoziate nel sottosoglia) previste dalla legge 120/2020, nelle lettere a) e b), comma 2, dell’articolo 1, e gli obblighi di trasparenza/pubblicità.

Il parere è emesso qualche giorno dopo il n. 729 relativo all’avviso di trasparenza per la procedura negoziata.

In quell’occasione l’ufficio legislativo del Mit al quesito risponde rilevando che l’avviso di avvio della procedura è teso a garantire la trasparenza amministrativa, specificando, inoltre, che devono intendersi fermi «gli obblighi di trasparenza di cui all’art. 29 del d.lgs. 50/2016, conseguentemente anche l’obbligo di pubblicare tutti gli atti di cui all’art. 29, comma 1, sul sito SCP del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

Con il quesito n. 746 l’istante chiede se la previsione normativa dell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 1 della legge 120/2020, secondo cui «L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000», debba ritenersi estesa ad ogni affidamento diretto e quindi anche infra 75mila euro (secondo l’estensione apportata per servizi e forniture dai provvedimenti emergenziali, infra 150mila euro per i lavori) o se invece, per gli affidamenti diretti di importo pari ai 40mila euro e fino alle soglie emergenziali, l’obbligo permanga.

Il ministero conferma l’obbligo della pubblicazione dell’avviso sui risultati per affidamenti di importo pari o superiori ai 40mila euro e fino alle soglie per cui è consentito l’affidamento diretto emergenziale.

In relazione al contenuto dell’avviso, nel caso di affidamento diretto, nel parere si suggerisce che l’informazione sui risultati può essere sostituita «dalla determina in forma semplificata di cui all’art. 32, comma 2 del d.lgs. 50/2016» il cui contenuto minimo è costituito dalla indicazione dell’oggetto dell’affidamento, dell’importo, «il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti». In aggiunta, l’avviso (o la determina a contrarre in forma semplificata) dovrà riportare l’indicazione dei soggetti invitati, così come previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 11 settembre 2020 n. 120.

 

In allegato:

Parere746_2020_MIT_affidamento diretto

 

 

 


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