NELL’AMBITO DELLE CONCESSIONI ANAC RESPINGE LA POSSIBILITÀ DI ESEGUIRE LAVORI SUPPLEMENTARI NON INCLUSI NELLA CONVENZIONE IN QUANTO VARIANTE SOSTANZIALE
Con la delibera n. 758 del 30 settembre 2020, Anac si è espressa, rispetto ad una richiesta di parere pervenuta da un ente locale, negando, nell’ambito di un rapporto concessorio, la possibilità di affidare al concessionario originario lavori e servizi supplementari, non inclusi nella convenzione, in quanto tale variazione non risulta compatibile con l’articolo 175 del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, il Comune richiedente ha rappresentato di aver stipulato, all’esito di una procedura ristretta, un contratto di concessione di lavori con una società per la realizzazione del Palasport cittadino, affidando la gestione al concessionario per 30 anni.
La modifica della concessione, sulla quale è richiesto il parere all’Autorità, prevede la realizzazione di alcuni sottopassi ciclo-pedonali e di parcheggi, dal momento che queste opere risultano contigue e serventi l’area degli impianti sportivi comunali dove è collocato il Palasport in costruzione.
L’ente locale giustifica la variazione sostenendo che le opere supplementari, non previste nell’appalto inziale, non determinano modifiche sostanziali della concessione e sono destinate a semplificare la viabilità locale e l’accessibilità alle aree sportive e, se assegnate alla concessionaria, si eviterebbero disguidi, ritardi e maggiori costi connessi a una nuova gara, anche per la vicinanza del cantiere al Palasport.
Anac richiama in proposito l’articolo 175 del Codice dei contratti pubblici che prevede, nell’ambito di un rapporto concessorio, la possibilità per la stazione appaltante di procedere a una modifica della convenzione conclusa con il concessionario originario, senza una nuova procedura di aggiudicazione. Tuttavia, in base al comma 7 dell’articolo 175, questa possibilità è subordinata al fatto che la modifica non alteri “considerevolmente gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuito”.
A giudizio di Anac, il miglioramento della viabilità locale e la presunta diseconomicità di un nuovo affidamento, giustificazioni rappresentate dall’ente locale a base della modifica prospettata, non sembrano integrare le ipotesi richieste dall’articolo 175 del Codice dei contratti pubblici.
In particolare, il diverso e più esteso oggetto della concessione, come risulta dalla variante proposta, porta a qualificare la modifica alla concessione come sostanziale, ricadendo dunque nel divieto previsto dall’articolo 175, comma 1, lettera e) e comma 7, in particolare lettera a) e c) del Decreto legislativo 50/2016. Infatti, secondo Anac questa variazione è da ritenere sostanziale in quanto “la modifica estende notevolmente l’ambito di applicazione della concessione“; inoltre se fosse stato noto fin dall’inizio il diverso e più esteso oggetto della concessione si sarebbero potuti avere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l’accettazione di un’offerta diversa da quella accettata, oppure una maggiore partecipazione alla procedura di aggiudicazione.
Come risulta dalla variante proposta, l’oggetto della concessione comprende la realizzazione e gestione di un Palasport e, in aggiunta, di un elevato numero di posti auto remunerativi, circostanze queste che rendono la variazione sostanziale.
Allegato:
Delibera n. 758 del 30 settembre 2020
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