MINISTERO DEL LAVORO – PROROGA OBBLIGATORIA DEI CONTRATTI A TERMINE E DEI RAPPORTI DI APPRENDISTATO – PRIME SOMMARIE INDICAZIONI – PUBBLICAZIONE FAQ
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una FAQ pubblicata sul proprio sito istituzionale, ha fornito alcuni primi chiarimenti in merito all’applicazione della norma di cui all’articolo 93, comma 1 bis, del Decreto legge 34/2020, che prevede la proroga automatica e obbligatoria per una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per i contratti a tempo determinato, anche in somministrazione, e dei rapporti di apprendistato di 1° e 3° livello.
In particolare, il Ministero chiarisce che la previsione si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato che non siano a tempo indeterminato, ossia:
- contratti di lavoro a termine, inclusi quelli stagionali;
- contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati tra l’agenzia per il lavoro e il lavoratore;
- contratti di apprendistato per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale, nonché di alta formazione e ricerca, limitatamente al periodo che precede la qualificazione.
Infine, secondo la posizione ministeriale, espressa in modo inusuale attraverso una semplice FAQ, nel periodo di sospensione vanno ricompresi:
- i periodi di fruizione di un ammortizzatore sociale Covid-19;
- i periodi di inattività del lavoratore in considerazione della sua sospensione dall’attività lavorativa in ragione delle misure di emergenza epidemiologica da Covid-19 (es. fruizione di ferie imposta dal datore di lavoro).
In tutti questi casi, i datori di lavoro, entro cinque giorni dalla data di scadenza originaria, devono effettuare la comunicazione obbligatoria di proroga, modificando il termine inizialmente previsto per un periodo equivalente a quello di sospensione dell’attività lavorativa.
Sul punto, sottolineiamo che la FAQ del Ministero non risolve le criticità aperte dalla previsione normativa, in particolare in relazione al coordinamento con la disciplina ordinaria del rapporto di lavoro a tempo determinato. Nello specifico, nessun chiarimento è stato fornito con riguardo alla gestione della proroga automatica rispetto al numero massimo di proroghe previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 81/2015, nonché in relazione alla durata massima e all’apposizione della causale, previste dall’art. 19 del decreto da ultimo citato.
Al riguardo, vale la riserva circa la diffusione dei necessari chiarimenti interpretativi, non appena gli stessi verranno diramati dagli Uffici ministeriali.
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