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27.11.2020 - lavori pubblici

L’ISCRIZIONE NELLA WHITE LIST HA VALENZA LIBERATORIA A PRESCINDERE DALLA SPECIFICA SEZIONE IN CUI L’IMPRESA RISULTI ISCRITTA

(Tar Lazio, Roma, Sezione Seconda Ter, 09/11/2020, n. 11587).

La ricorrente aveva denunciato l’iscrizione dell’aggiudicataria alla White List in Sezione diversa rispetto a quella richiesta dal bando. Pertanto, doveva essere esclusa.
Tar Lazio, Roma, Sezione Seconda Ter, 09/11/2020, n. 11587 respinge il ricorso:

Ed invero il Collegio ritiene che quanto denunciato dalla ricorrente non trovi riscontro nelle specifiche previsioni della lex specialis, alla luce del quadro normativo applicabile.

Preliminarmente valga ricordare che, ai sensi dell’art. 1, comma 52, della L. n. 190/2012, le cosiddette White List, rientranti tra le misure volte alla salvaguardia dell’ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione (cfr. tra le tante Consiglio di Stato n. 1917/2019, n. 337/2019, n. 2241/2018) consistono in elenchi, istituiti presso ogni Prefettura, di fornitori e prestatori di servizi, non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa e operanti nei settori indicati dall’art. 1, comma 53, della stessa Legge n. 190/2012 (che corrispondono alle varie sezioni in cui sono suddivise le White List presso ogni Prefettura), che i diversi soggetti pubblici che stipulano, approvano o autorizzano contratti devono consultare per acquisire la comunicazione e l’informazione antimafia liberatoria.

Peraltro, ai sensi del successivo comma 52 bis, introdotto dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 114 del 2014, l’iscrizione nella White List ha valenza liberatoria a prescindere dalla specifica sezione in cui l’impresa risulti iscritta (la norma ora citata prevede infatti che “L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell’informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta”).

A questo riguardo è stato infatti chiarito che le White List sono parte integrante del sistema normativo antimafia previsto dall’ordinamento, di cui pertanto l’interprete (innanzitutto la Prefettura, cui la domanda di iscrizione è rivolta) deve dare una lettura unica e organica, evitando di limitarsi ad un criterio formalisticamente letterale e di cd. stretta interpretazione, che renda incoerente o addirittura vanifichi il sistema dei controlli antimafia, alla luce di una complessiva ratio di sistema, così da rendere l’espressione normativa rispondente e armonica rispetto alla finalità perseguite da tutte le disposizioni antimafia (si vedano sul punto Consiglio di Stato n. 1182/2019 e n. 492/2018).

Ne consegue – a contrario – che se un’impresa è iscritta alla White List deve ritenersi che essa abbia positivamente superato il sistema organico dei controlli che, per quanto sopra descritto, ben può, e anzi deve, esulare dal confinamento in uno specifico settore di attività, così rendendo irrilevante la sezione di iscrizione nella Lista, come infatti ormai positivizzato dall’art. 1, comma 52 bis sopra riportato.

In allegato:

Tar Lazio, Roma, Sezione Seconda Ter, 09 11 2020, n. 11587

 

 

 

 


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