IVA – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE – AL 4% SOLO SE RISPETTATI REQUISITI TECNICI
La realizzazione di interventi volti a favorire il superamento o l’eliminazione delle barriere architettoniche può beneficiare dell’aliquota IVA ridotta del 4%, solo se tali lavori rispondono alle peculiarità tecniche imposte dalla normativa di settore, senza possibilità di deroga.
A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 3 del 13 gennaio 2020.
Nel caso prospettato, la Società interpellante aveva stipulato un contratto di appalto per “manutenzione straordinaria” che prevedeva la fornitura e il montaggio di un impianto di sollevamento di persone nel vano scala condominiale. Tuttavia, tale impianto non rispettava le dimensioni minime prescritte dall’articolo 8.1.13 del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 e, per di più, risultava raggiungibile solo dopo aver percorso una rampa di scale.
Nonostante tali interventi non rispondessero ai limiti dimensionali stabiliti dalla normativa, il condominio cliente riteneva, in ogni caso, applicabile l’aliquota agevolata al 4%, sulla base del parere di un consulente tecnico di parte.
A tal proposito, il contribuente presentava istanza di interpello per chiarire i dubbi sulla portata applicativa dell’articolo 41-ter [1], della Tabella A, Parte II, del D.P.R. n. 633/1972, e, in particolare, sulla possibilità di derogare ai requisiti minimi dimensionali, di portata e di sicurezza prescritti per i servoscala e le piattaforme elevatrici.
Tale questione traeva origine dal dettato dell’articolo 7 del medesimo D.M., che ammette deroghe alle peculiarità tecniche in presenza di particolari condizioni, ossia:
■ qualora “le soluzioni alternative alle specificazioni o alle soluzioni tecniche (…) rispondano alle esigenze sottointese dai criteri di progettazione”;
■ nell’ambito di interventi di ristrutturazione, qualora sia dimostrata “l’impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici” dell’edificio.
In merito a tale quesito, l’Amministrazione finanziaria afferma che, ai fini dell’applicabilità dell’IVA al 4%, è necessario che l’opera sia realizzata conformemente alle caratteristiche tecniche indicate nell’articolo 8.1.13 del D.M. n. 236/1989, dovendo ritenere, di conseguenza, esclusa la possibilità di derogare ad esse.
In linea con quanto già precedentemente affermato nella risoluzione n. 70/E del 25 giugno 2012, l’Agenzia delle entrate sottolinea come il legislatore abbia voluto “oggettivizzare” la portata applicativa dell’agevolazione in esame, guardando alla natura del prodotto, piuttosto che allo status di invalidità del soggetto acquirente.
Al riguardo, l’aliquota ridotta può applicarsi in ogni fase di commercializzazione del bene (o della prestazione di servizi), anche nell’ipotesi in cui il cessionario (o il committente) sia un condominio, un ente, una scuola o simili. Ciò, purché risponda alla vigente normativa tecnica.
Pertanto, nel caso di specie, poiché l’appalto della manutenzione straordinaria, con fornitura e montaggio dell’impianto di sollevamento per persone, era realizzato in deroga alle dimensioni minime previste dal citato D.M., si applica l’aliquota ordinaria del 10%, e non l’aliquota ridotta del 4%.
Ai fini dell’applicabilità dell’aliquota IVA del 4%, infatti, non è risultata condivisibile, a parere dell’Agenzia delle Entrate, l’interpretazione secondo cui la possibilità di deroga trovi fondamento nell’articolo 7 del D.M. n. 236/1989.
La tesi estensiva dell’agevolazione avrebbe avuto effetti di non poco conto: adottando tale interpretazione, i requisiti tecnici minimi sarebbero stati rispettati solo nelle ipotesi in cui l’intervento diretto all’abbattimento delle barriere architettoniche fosse stato eseguito su nuove costruzioni. Gran parte degli edifici preesistenti avrebbe, infatti, beneficiato dell’agevolazione, giustificando una progettazione in deroga alla suddetta normativa alla luce di una “impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici” degli edifici stessi.
Per completezza, si ricorda che, per gli interventi di ristrutturazione edilizia finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche o dirette a favorire la mobilità a persone con disabilità gravi (articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992) è possibile fruire di una detrazione IRPEF pari al:
■ 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta entro il 31 dicembre 2020 [2];
■ 36%, da calcolare su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2021 [3].
Note:
[1] Secondo cui, sono assoggettate all’aliquota del 4% le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
[2] Come noto, l’articolo 1, comma 175, della Legge di Bilancio 2020 (L. 27 dicembre 2019, n. 160) prevede la proroga sino al 31 dicembre 2020 dei bonus fiscali in scadenza a fine anno.
[3] Ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986).
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