IRPEF – AGENZIA DELLE ENTRATE – CONTRIBUZIONE AGLI ENTI BILATERALI CONTRATTUALMENTE PREVISTI – IMPONIBILITA’ FISCALE – ESCLUSIONE- CONDIZIONI – RISOLUZIONE 25 SETTEMBRE 2020, N. 54
L’Agenzia delle Entrate, nel rispondere a uno specifico interpello, è tornata sulla questione dell’imponibilità dei contributi versati agli Enti bilaterali.
Nel caso sottoposto all’attenzione degli uffici, un contratto collettivo ha previsto la costituzione di Enti bilaterali finanziati da contribuzione a carico esclusivamente aziendale, per il perseguimento di precise finalità, espressamente previste a livello contrattuali, quali, fra le altre, iniziative di welfare con finalità assistenziale, progetti per la formazione e sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti da processi aziendali di ricambio generazionale.
La contribuzione all’Ente, a carico delle imprese aderenti a quel contratto collettivo, era calcolata sulla base del numero medio di lavoratori in forza presso la singola azienda nel trimestre di riferimento e, per l’appunto, veniva versata su base periodica trimestrale.
L’Agenzia Entrate, chiamata a dare indicazioni sull’imponibilità fiscale, o meno, della suddetta contribuzione, ha preliminarmente richiamato le precedenti circolari emanante sul punto dall’Amministrazione finanziaria, segnatamente la circolare 326/E/1997 e la successiva 55/E/1999.
In tali documenti è stato chiarito che, in generale, i contributi versati all’ente bilaterale, dal datore di lavoro e dal lavoratore, concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, poiché l’articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir dispone la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente, tra l’altro, dei soli contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge. Di conseguenza, non è possibile escludere dalla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi aventi finalità assistenziale non obbligatori per legge, quali quelli versati agli enti bilaterali sulla base di accordi contrattuali.
Nel caso di specie, però, l’interpello ha ben evidenziato come la contribuzione dovuta dalla singola azienda all’Ente sia determinata sulla base della “forza media” del trimestre, ossia del numero medio di dipendenti presenti in azienda nel corso del trimestre immediatamente precedente al mese di versamento, tenuto conto di instaurazioni, cessazioni e/o sospensioni del rapporto di lavoro.
Sulla base di tale definizione, l’Agenzia, in modo condivisibile, arriva ad escludere un collegamento diretto tra il contributo del datore di lavoro e ciascun singolo lavoratore.
Nel caso in esame, dunque, non è possibile ravvisare in tale contribuzione una componente reddituale nei confronti dei dipendenti e, pertanto, i predetti contributi non costituiscono reddito ai sensi del comma 1, dell’articolo 51 del Tuir.
Per completezza, la risoluzione precisa, da ultimo, che, invece, le prestazioni erogate dall’Ente bilaterale di cui trattasi risulteranno assoggettate a tassazione sempreché inquadrabili in una delle categorie reddituali previste dall’articolo 6 del Tuir, comprese quelle che costituiscono erogazioni corrisposte in sostituzione di detti redditi.
ALLEGATO:
Agenzia delle entrate risoluzione n. 54E
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