INPS – ASSUNZIONI AGEVOLATE – INCENTIVO “IOLAVORO” – PRIME ISTRUZIONI APPLICATIVE – CIRCOLARE 26 OTTOBRE 2020, N. 124
L’Inps, con la circolare in commento, ha fornito le istruzioni relative agli adempimenti previdenziali inerenti l’esonero contributivo “IO Lavoro”, previsto dai Decreti Direttoriali Anpal nn. 52 e 66 del febbraio 2020, la cui gestione è stata affidata all’Istituto stesso.
Assunzioni agevolate: definizione
Il beneficio contributivo in esame è riconosciuto per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, a tempo pieno o a tempo parziale, di soggetti disoccupati di età compresa tra i 16 e i 24 anni (intesi come 24 anni e 364 giorni) o di soggetti con 25 anni e oltre, che risultino, oltreché disoccupati, anche “svantaggiati”, effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 in tutto il territorio nazionale, dai datori di lavoro privati.
Per completezza, rammentiamo che vanno considerati “disoccupati” i lavoratori privi di impiego che dichiarino, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego, oppure coloro il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni fiscali spettanti.
Sono, invece, da considerare “svantaggiati” i lavoratori che, al momento dell’assunzione incentivata, hanno già compiuto 25 anni di età e, oltre ad essere disoccupati, risultino privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Sul punto, l’Inps ricorda che è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti la data dell’evento agevolato, non ha prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero chi non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni fiscali spettanti.
L’incentivo è riconosciuto anche per i contratti di apprendistato professionalizzante, per i quali spetta solo con riferimento al periodo formativo e non a quello della successiva prosecuzione del rapporto di lavoro e per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine.
È escluso, invece, per i contratti di apprendistato di primo e terzo livello, i contratti di lavoro intermittente, domestico e occasionale.
Caratteristiche soggettive del lavoratore
Oltre alle già descritte situazioni personali di disoccupazione e svantaggio, come sopra definite, il lavoratore interessato non deve aver avuto alcun rapporto di lavoro subordinato, di qualsiasi durata, nei sei mesi precedenti l’assunzione, con il medesimo datore di lavoro che lo assume con l’incentivo, con eccezione delle ipotesi di trasformazione di rapporti a termine (per tali fattispecie non è richiesto neppure il possesso del requisito di disoccupazione, mentre resta fermo il rispetto del requisito dell’essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi qualora alla data della trasformazione il lavoratore abbia almeno 25 anni di età).
Nelle ipotesi di assunzione a scopo di somministrazione, l’Istituto precisa che, poiché i benefici legati all’assunzione o alla trasformazione sono trasferiti in capo all’utilizzatore, l’osservanza del suddetto requisito va valutata con riguardo all’impresa utilizzatrice.
La sede di lavoro dell’interessato
Il beneficio è riconosciuto laddove la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna): in pratica, su tutto il territorio nazionale ma nei limiti delle risorse specificatamente stanziate per le singole Regioni, pari complessivamente a € 329.400.000[6].
Nell’ipotesi di variazione della sede di lavoro da un “macro-contenitore” di Regioni ad un altro, l’incentivo potrà continuare ad essere fruito solo qualora risultino disponibili risorse sul contatore regionale di destinazione e, in caso di carenza, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Misura ed entità dell’esonero
L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per un periodo di 12 mesi dalla data di assunzione o trasformazione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
L’Inps chiarisce che la soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, quindi, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione è proporzionalmente ridotto.
Dallo sgravio sono esclusi, in particolare:
- i premi e contributi Inail;
- il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile”;
- il contributo, ove dovuto, ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli da 26 a 29 e 40 del d.lgs. n. 148/2015;
- il contributo, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua;
- le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento (cfr. circolare Inps n. 40/2018).
Periodo di godimento dell’agevolazione
L’agevolazione in esame è fruibile, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022.
L’Inps evidenzia che il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso, con differimento temporale del periodo di godimento, solo in caso di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, ma anche in tale ipotesi il beneficio deve essere fruito entro il suddetto termine perentorio. Non sarà, pertanto, possibile recuperare quote di beneficio in periodi successivi rispetto al termine previsto e l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2022.
Condizioni per il godimento dell’incentivo
Condizioni per la fruizione dell’incentivo sono:
- il rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, ossia:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale;
- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l’applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione (v. art. 31, d.lgs. n. 150/2015).
L’Istituto sottolinea, inoltre, che l’incentivo può essere riconosciuto in favore dello stesso lavoratore per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità del beneficio fruito.
Cumulabilità con altri incentivi
In ordine alla cumulabilità con altri incentivi, ai sensi del Decreto Anpal n. 52/20, il beneficio in esame è cumulabile con l’incentivo per i datori di lavoro che assumano percettori del reddito di cittadinanza, nonché con altri incentivi di natura economica previsti dalle Regioni a favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio regionale di riferimento.
Secondo quanto previsto dal successivo Decreto Anpal n. 66/20, il beneficio è inoltre cumulabile con l’esonero dal versamento del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua per l’assunzione stabile di giovani fino a trentacinque anni di età, introdotto dalla legge di bilancio 2018, come modificata dalla legge di bilancio 2020, nel limite massimo di contribuzione datoriale esonerabile pari a 8.060 euro su base annua, secondo i casi e gli esempi contenuti nelle indicazioni diramate dalla circolare in commento.
Rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato
Con riferimento alla disciplina comunitaria inerente gli aiuti di Stato, il datore di lavoro che intende fruire dell’incentivo deve optare, con riguardo al singolo rapporto di lavoro, per uno dei due alternativi regimi in materia: rispetto del Regolamento Ue n. 1407/2013 sull’applicazione degli aiuti “de minimis” o, per la fruizione del beneficio oltre tali limiti, del Regolamento Ue n. 651/2014, laddove l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato comporti un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti, da valutarsi in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione.
Peraltro, ricordiamo, in via incidentale, come il requisito dell’incremento occupazionale netto non sia richiesto per i casi in cui il posto o i posti di lavoro occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Adempimenti aziendali per chiedere e godere dell’incentivo
Per la fruizione del beneficio il datore di lavoro privato deve inoltrare all’Inps, esclusivamente per via telematica, avvalendosi del modulo di istanza “IO Lavoro”, reperibile nel sito internet dell’Istituto, una domanda preliminare di ammissione all’incentivo, recante le specifiche informazioni richiamate al paragrafo 10 della circolare.
In tutte le ipotesi in cui l’istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro, entro dieci giorni di calendario, deve comunicare – a pena di decadenza – l’avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.
L’inosservanza del termine di dieci giorni per presentare la domanda definitiva determina l’inefficacia della precedente prenotazione, ferma restando la possibilità di presentare successivamente un’altra domanda.
L’autorizzazione alla fruizione dell’incentivo verrà effettuata in base all’ordine cronologico di presentazione delle istanze.
L’Inps sottolinea, in particolare, che, nella fase di prima applicazione, le richieste che perverranno nei 10 giorni successivi al rilascio del modulo telematico per l’istanza, effettuato in data contestuale alla pubblicazione della circolare in esame, non saranno elaborate entro il giorno successivo all’inoltro, ma saranno oggetto di un’unica elaborazione cumulativa posticipata. Le sole istanze relative alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il giorno precedente il rilascio del modulo telematico saranno elaborate secondo l’ordine cronologico di decorrenza dell’assunzione. Le istanze relative alle assunzioni effettuate, invece, dal giorno di rilascio del modulo telematico, saranno elaborate secondo il criterio generale dell’ordine cronologico di presentazione dell’istanza.
Per quanto ivi non riportato e, in particolare, con riguardo alla compilazione del flusso Uniemens, rinviamo alla circolare in esame.
Allegati:
INPS – Circolare n. 124 del 26 ottobre 2020
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