INL – DISTACCO INTRASOCIETARIO DA CONSOCIATE ESTERE – CONDIZIONI – NOTA 30 NOVEMBRE 2020, N. 1057
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito precisazioni utili in ordine alla corretta gestione da parte dei datori di lavoro della fattispecie del distacco intrasocietario, attraverso la quale si realizza l’ingresso in Italia di dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione provenienti da Paesi terzi.
Al riguardo, va rammentato come tali categorie di lavoratori possano entrare nel nostro Paese per prestazioni di lavoro subordinato a seguito di trasferimenti intra-societari, al di fuori delle quote legislativamente previste.
Nello specifico, l’Ispettorato ricorda, innanzitutto, che si definisce “trasferimento intrasocietario” il distacco temporaneo, da parte di un’azienda stabilita in un Paese terzo, di uno straniero presso l’entità ospitante, intesa quale:
– sede/filiale/rappresentanza situata in Italia, dell’impresa da cui dipende il lavoratore trasferito;
– impresa appartenente al medesimo gruppo di imprese, ai sensi dell’art.2359 c.c., ossia l’ipotesi del distacco infragruppo, a condizione che sussista un rapporto di lavoro subordinato con l’impresa distaccante da almeno tre mesi ininterrotti immediatamente precedenti la data del trasferimento.
Già nel 2017, con la circolare interministeriale n. 517, sono stati chiariti gli aspetti relativi alla disciplina del trasferimento intra-societario e sono stati definiti i documenti che l’entità ospitante stabilita in Italia deve presentare allo Sportello Unico Immigrazione per il rilascio del nulla osta al citato trasferimento.
In effetti, l’entità ospitante che presenta la richiesta deve garantire una serie di condizioni, tra cui “l’impegno ad adempiere agli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa italiana, salvo che non vi siano accordi di sicurezza sociale con il Paese di appartenenza”, la cui mancanza impone il rifiuto del rilascio del nulla osta o la sua revoca, se già concesso.
È pertanto indubbio che la disposizione individua nell’entità ospitante, tenuta all’apertura delle posizioni previdenziali in Italia, il soggetto sul quale debba essere compiuta la verifica in ordine alla necessaria adeguatezza economica.
Laddove l’entità ospitante sia una filiale di casa madre estera, l’Ispettorato ritiene possibile valutare in termini complessivi la capacità economica di entrambi i soggetti, in modo tale che la casa madre possa sopperire ad una eventuale incapienza economica della filiale ai fini della copertura previdenziale del personale da assicurare in Italia.
Resta in ogni caso ferma l’indagine circa l’adeguatezza economica dell’entità ospitante (sia essa filiale o società del gruppo) tesa ad escludere che la stessa sia stata “istituita principalmente allo scopo di agevolare l’ingresso dei lavoratori soggetti a trasferimento intra-societario“, o che “è in corso di liquidazione, è stata liquidata o non svolge alcuna attività economica”.
Si tratta di una verifica che non può quindi prescindere dall’analisi dei dati documentali di fatturato riferibili esclusivamente alla distaccataria (rectius entità ospitante), oltre che di altri dati documentali ricavabili ad esempio dal registro delle imprese. Resta ferma la possibilità, ove necessario, di un intervento ispettivo volto a verificare lo svolgimento effettivo delle attività economiche.
L’INL rinvia, infine, alla nota n. 3464/2017, parimenti allegata, per quanto attiene gli ulteriori aspetti oggetto di verifica ai sensi dell’art. 27 quinquies, comma 15, lett. e) ed f), in relazione al rispetto degli obblighi in materia tributaria, di previdenza sociale, diritti dei lavoratori, condizioni di lavoro e di occupazione previsti dalla normativa nazionale o dai contratti collettivi applicabili (lett. e) e dell’applicazione di sanzioni per lavoro non dichiarato o occupazione illegale (lett. f).
Allegati:
INL NOTA 1057 del 30.11.2020
INL NOTA 3464 DEL 19.04.2017
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