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18.09.2020 - lavoro

INAIL – COVID-19 – ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI DEI PREMI PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA – ISTRUZIONI OPERATIVE – CIRCOLARE 14 SETTEMBRE 2020, N. 35 – ISTRUZIONE OPERATIVA 16 SETTEMBRE 2020

L’Inail, con circolare 14 settembre 2020, n. 35, ha fornito le istruzioni operative relative all’ulteriore rateizzazione dei versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi e alla proroga della riscossione coattiva previste dal Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104.

In particolare, l’Istituto ricorda che gli articoli 126 e 127 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, hanno previsto la possibilità di procedere ai versamenti sospesi ai sensi della normativa emanata a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, secondo le istruzioni operative già fornite con circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23.

Successivamente, il Decreto Legge 14 agosto 2020, n.104, all’articolo 97 ha previsto, in alternativa alle sopracitate modalità di versamento dei premi sospesi, due ulteriori modalità di rateizzazione dei pagamenti senza applicazione di sanzioni e interessi, in particolare:

1) versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021;

2) versamento del 50 per cento delle somme oggetto di sospensione, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020 e del restante 50 per cento mediante rateizzazione, fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 gennaio 2021.

A tal proposito l’INAIL ricorda che l’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a 50,00 euro e che, per espressa previsione normativa, non è consentito il rimborso di quanto già versato.

L’Istituto ribadisce, inoltre, che possono beneficiare di queste ulteriori rateizzazioni dei versamenti, fra gli altri:
a) i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato:

1) con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

2) con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;
b) i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019;

L’Istituto informa che gli interessati devono comunicare, con l’apposito servizio online, di aver effettuato la sospensione dei versamenti. Il servizio online, attualmente in corso di aggiornamento, permetterà anche a coloro che hanno già presentato la comunicazione di sospensione di modificare la modalità di pagamento precedentemente prescelta.

Nella circolare, alla quale si rimanda, sono inoltre riportati i nuovi numeri di riferimento da indicare nel modello F24. Secondo le istruzioni illustrate con circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23.

A tale riguardo, con successiva istruzione operativa del 16 settembre 2020, l’Istituto ha precisato, anche a seguito delle richieste di chiarimento pervenute, che l’eventuale indicazione nei modelli F24 dei numeri di riferimento precedentemente comunicati con la citata circolare Inail 27 maggio 2020, n. 23, non ha effetti rispetto al corretto adempimento degli obblighi di pagamento da parte delle imprese e degli altri soggetti assicuranti.

Infatti, l’attribuzione dei pagamenti alle somme sospese (richieste di pagamento), nell’ambito di ogni posizione assicurativa territoriale con codice di sospensione attivo, avverrà con procedure centralizzate indipendentemente dai numeri di riferimento indicati.

Al riguardo, l’Istituto ha precisato che i numeri di riferimento sono correlati ai codici di sospensione che individuano, per ogni posizione assicurativa territoriale, sia la norma che dispone la sospensione, sia le diverse modalità di recupero delle somme sospese, previste dalle disposizioni di riferimento.

Solo successivamente le Sedi effettueranno i controlli di congruenza tra la modalità di pagamento prescelta da ciascun utente e i versamenti acquisiti.

A tal fine, l’Istituto ribadisce l’importanza che siano acquisite le comunicazioni relative alle modalità di pagamento prescelte, non appena sarà disponibile il servizio online di comunicazione delle sospensioni dei versamenti e delle modalità di pagamento, ancora in corso di aggiornamento.

Infine, nella circolare in oggetto, l’Istituto ricorda che è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 15 ottobre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, cioè entro il 30 novembre 2020. Sono inoltre sospese fino al 15 ottobre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione.

 

Allegati:

INAIL circolare n 23 del 27 maggio 2020
INAIL Circolare n 35 del 14 settembre 2020
INAIL istruzione operativa 16 settembre 2020

 

 

 


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