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10.01.2020 - urbanistica

IL REATO PAESAGGISTICO SUSSISTE ANCHE SE NON C’È INCIDENZA ESTETICA DEL BENE

I giudici della III sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n.370/2020 del 09/01/2020 hanno respinto tutti i ricorsi presentati da due proprietari contro le condanne decise dalla Corte d’Appello per interventi edilizi realizzati in un’area tutela.
Si trattava della realizzazione di alcuni vani di utilizzo domestico tutti caratterizzati dal fatto di essere quasi interamente interrati e, per la parte fuori terra, comunque sottratta alla vista da un muro preesistente. Gli interventi sono stati realizzati in area sottoposta a vincolo paesaggistico oltre che dalla disciplina per le costruzioni in zone sismiche in assenza di permesso di costruire, di autorizzazione paesaggistica e di altra comunicazione all’ufficio tecnico regionale.
I ricorrenti sostenevano che l’oggetto giuridico tutelato dalle norme sul paesaggio sia «l’incidenza» intesa come una modifica visibile del paesaggio stesso, in mancanza della quale la violazione non sussisterebbe o, al massimo, si tradurrebbe «in una mera violazione formale del tutto irrilevante».
I giudici della Cassazione hanno smontato il fondamento del ricorso, affermando che «il riferimento alla rilevanza “visiva” degli interventi in zona vincolata ai fini della configurabilità della violazione paesaggistica non può in alcun modo essere condiviso perché non trova riscontro nella disciplina attualmente in vigore». Al contrario, il complesso concetto di paesaggio, come definito dall’intero quadro delle norme di settore, supera di gran lunga la mera modifica visibile (e il relativo «valore visivo» del paesaggio stesso) e include invece ogni aspetto «astrattamente idoneo a incidere, modificandolo, sull’originario assetto del territorio sottoposto a vincolo».
Conclusione della sentenza:

“In tema di tutela delle aree sottoposte a vincolo, ai fini della configurabilità del reato paesaggistico, non assume alcun rilievo l’assenza di una possibile incidenza sul bene sotto l’aspetto attinente al suo mero valore estetico dovendosi invece tener conto del rilievo attribuito dal legislatore alla interazione tra elementi ambientali ed antropici che caratterizza il paesaggio nella più ampia accezione ricavabile dalla disciplina di settore, con la conseguenza che anche gli interventi non esternamente visibili, quali quelli interrati, possono determinare una alterazione dell’originario assetto dei luoghi suscettibile di valutazione in sede penale”.

 

 


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