Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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11.12.2020 - lavoro

GARANTE PRIVACY – VIDEOSORVEGLIANZA – REGOLE PER L’INSTALLAZIONE – PUBBLICAZIONE FAQ

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, alcune FAQ riguardanti il trattamento dei dati personali nell’ambito dell’installazione di impianti di videosorveglianza da parte di soggetti pubblici e privati.

In particolare, per quanto di interesse, nelle FAQ si chiarisce che:

  • di per sé l’installazione di sistemi di rilevazione delle immagini non richiede alcuna autorizzazione da parte del Garante. L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza, tuttavia, deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, come, ad esempio, le vigenti norme dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, o in materia di controllo a distanza dei lavoratori;
  • l’attività di videosorveglianza va effettuata nel rispetto del cosiddetto principio di minimizzazione dei dati, sia con riguardo alla scelta delle modalità di ripresa e dislocazione che con riguardo alla gestione delle varie fasi del trattamento. I dati trattati devono comunque essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite;
  • spetta al titolare del trattamento valutare la liceità e la proporzionalità dell’attività posta in essere, tenuto conto del contesto e delle finalità, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte;
  • il titolare del trattamento deve, altresì, valutare se sussistano i presupposti per effettuare una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati.

Il Garante afferma, inoltre, che gli interessati devono sempre essere informati che stanno per accedere ad una zona videosorvegliata.

L’informativa può essere fornita utilizzando un modello semplificato, reperibile sul sito del Garante, e adattabile alle varie circostanze, che deve contenere, tra le altre informazioni, le indicazioni sul titolare del trattamento e sulla finalità perseguita. L’interessato deve poter capire quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario. L’informativa, inoltre, deve rinviare a un testo completo contenente tutti gli elementi di cui all´art. 13 del Regolamento, indicando come e dove trovarlo (ad es. sul sito Internet del titolare del trattamento o affisso in bacheche o locali dello stesso).

Per quanto riguarda i tempi di conservazione delle immagini registrate, il Garante precisa che, salvo diverse previsioni di legge, spetta al titolare definirli, tenuto conto del contesto e delle finalità del trattamento, nonché del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche coinvolte. Resta fermo che le immagini non possono essere conservate più a lungo di quanto necessario per le finalità per le quali sono acquisite.

In particolare il Garante specifica, in via generale, che gli scopi legittimi della videosorveglianza sono spesso la sicurezza e la protezione del patrimonio. Solitamente è possibile individuare eventuali danni entro uno o due giorni. Tenendo conto dei principi di minimizzazione dei dati e limitazione della conservazione, i dati personali dovrebbero essere – nella maggior parte dei casi (ad esempio se la videosorveglianza serve a rilevare atti vandalici) – cancellati dopo pochi giorni, preferibilmente tramite meccanismi automatici. Quanto più prolungato è il periodo di conservazione previsto (soprattutto se superiore a 72 ore), tanto più argomentata deve essere l’analisi riferita alla legittimità dello scopo e alla necessità della conservazione.

Infine, con riguardo, nello specifico, alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di installare un sistema di videosorveglianza nelle sedi di lavoro, il Garante chiarisce che ciò è consentito esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale, nel rispetto delle altre garanzie previste dalla normativa di settore in materia di installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo (art. 4 della l. 300/1970).

Per quanto non riportato nella presente si rimanda al vademecum allegato.

 

Allegato:
FAQ VIDEOSORVEGLIANZA – Il vademecum

 

 

 

 


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