Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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30.10.2020 - lavoro

FONDO SANEDIL – ULTERIORI INDICAZIONI INTERPRETATIVE – NUOVE FAQ PER IMPRESE E LAVORATORI

Si fa seguito alla precedente comunicazione sull’argomento (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 34/2020 del 17/10/2020) per segnalare che CNCE e Sanedil hanno aggiornato le FAQ relative all’operatività del Fondo sanitario nazionale, elaborate sulla base dei quesiti via via pervenuti dalle Casse Edili.

Sono così integralmente sostituite le precedenti FAQ pubblicate sulla Newsletter n. 34 del 17 ottobre scorso.

Al riguardo evidenziamo, nello specifico:

  • la parziale riformulazione della FAQ n. 7 e della FAQ n. 12.

Per quanto riguarda, in particolare, la prima delle due FAQ, è stato precisato che per gli impiegati l’anzianità contributiva di 24 mesi eventualmente maturata resta valida, ai fini dell’assegnazione del piano sanitario PLUS, anche in caso di interruzione del rapporto di lavoro e successiva riassunzione presso un datore di lavoro che applichi il CCNL edile, purché tale nuova assunzione avvenga entro i 12 mesi successivi alla predetta interruzione. Superato il termine di 12 mesi, in caso di nuova assunzione l’anzianità contributiva precedentemente maturata viene meno, con conseguente attribuzione all’impiegato del piano sanitario BASE;

  • l’inserimento ex novo delle FAQ da n. 13 a n. 17.

Tra queste, segnaliamo la domanda n. 14, relativa alla modalità di calcolo del contributo Sanedil nel caso in cui un operaio lavori, con orario part time, alle dipendenze di due datori di lavoro che applicano il CCNL edile: per gli operai, anche con orario di lavoro a tempo parziale, il versamento del contributo al Fondo sanitario deve essere effettuato comunque su un minimo di 120 ore; pertanto, nel caso considerato, ciascuno dei due datori di lavoro è tenuto al versamento del predetto contributo nel rispetto del limite minimo di 120 ore.

 

Allegato:

Fondo Sanedil – FAQ

 


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