Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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27.11.2020 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – INDIVIDUAZIONE NUOVE ZONE ROSSE E ARANCIONI – ORDINANZE MINISTERO DELLA SALUTE 19 NOVEMBRE 2020, 20 NOVEMBRE 2020 E 23 NOVEMBRE 2020 – FAQ GOVERNO

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v., da ultimo, Newsletter ANCE Brescia n. 39/2020 del 21/11/2020) per segnalare che il Ministro della Salute ha sottoscritto tre nuove ordinanze recanti “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

In particolare, con l’Ordinanza del 19 novembre 2020, sono state confermate, fino al prossimo 3 dicembre, le misure disposte con l’Ordinanza emanata lo scorso 4 novembre che colloca le regioni Puglia e Sicilia in zona arancione e le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta in zona rossa.

Con l’Ordinanza del 20 novembre 2020, che produce effetti dal 22 novembre 2020 al 3 dicembre 2020, è, invece, stata prevista l’applicazione delle misure di cui all’art. 3 del DPCM del 3 novembre scorso (relative alla zona rossa), anche alla Regione Abruzzo.

Infine, con l’Ordinanza del 24 novembre è stata prorogata, fino al 3 dicembre 2020, l’ordinanza del Ministro della Salute 10 novembre 2020, relativa alla classificazione delle Regioni Basilicata, Liguria, Umbria ed alla Provincia autonoma di Bolzano.

Pertanto, alla luce di tali ultime disposizioni, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

  • area gialla: Lazio, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto;
  • area arancione: Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Liguria, Puglia, Sicilia, Umbria
  • area rossa: Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardia, Piemonte, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Si allega nuovamente, per opportuna informativa, la sintesi delle FAQ di maggiore interesse aggiornata alla luce delle novità suddette e dell’introduzione di nuove sezioni.

Si segnala, in particolare, che nella nuova sezione “mascherine (dispositivi di protezione delle vie respiratorienella FAQ relativa a “Quando e dove si deve indossare la mascherina?” è stato altresì chiarito che, in tutte le aree, I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente. Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

Nella nuova sezione lavoro, è stato, inoltre, chiarito che il datore di lavoro non è tenuto a fornire la strumentazione necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile, ferma restando l’adozione delle misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Chiarito, inoltre, che è possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.

Per quanto non riportato nella presente si rimanda al documento di sintesi allegato e al link del Governo.

 

Allegato:

FAQ GOVERNO

 

 

 

 


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